In questo articolo vedremo in quali casi i docenti della scuola secondaria possono accettare più di 18 ore, arrivando al limite a 24 ore di servizio settimanali.
L’orario obbligatorio del personale docente è pari a:
- 18 ore settimanali nella scuola secondaria di I e II grado,
- 22 ore più 2 di programmazione nella scuola primaria
- 25 ore nella dell’infanzia.
IL DIRITTO AL COMPLETAMENTO ORARIO
L’art. 12 comma 10 dell’O.M. 60/2020 prevede, per quanto riguarda le supplenze annuali (31 agosto) e quelle sino al termine delle attività didattiche (30 agosto) il diritto al completamento.
L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento,fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno”.
Quindi qualora il docente abbia accettato una supplenza ad orario non intero, perché in turno di nomina non vi erano rimasti posti interi disponibili, conserva titolo, con diritto ad essere riconvocato, al completamento orario qualora dovessero sopraggiungere delle nuove disponibilità e l’Ufficio competente procede a nuove convocazioni.
Il completamento orario può avvenire:
- Esclusivamente nell’ambito della provincia in cui si è già accettata la supplenza ad orario non intero.
- Fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria).
- Tramite altre supplenze a orario non intero oppure anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno”.
Analogamente, l’art. 13 comma 21 dell’O.M. 60/2020 con riferimento alle supplenze provenienti da graduatorie d’istituto prevede che l’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Il comma 21 precisa che:
Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamentiper i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri”.
L’ATTRIBUZIONE DEGLI SPEZZONI ORARI PARI O INFERIORI A 6 ORE
L’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020 prevede che la possibilità per il personale già in servizio presso una scuola di accettare ore aggiuntive, fino a un orario complessivo massimo a 24 ore settimanali.
Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di 24 ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina”.
Tale norma, ribadita anche dalla Circolare Supplenze 2020\2021, prevede esclusivamente nella scuola secondaria la possibilità da parte del Dirigente Scolastico di attribuire spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (18 ore), fino a un massimo complessivo di 24 ore settimanali.
Tali spezzoni, non accorpati in cattedre dell’organico di fatto e quindi non utilizzate per le operazioni di assegnazioni provvisorie e supplenze, non rientrano tra le disponibilità provinciali e rimangono nella competenza dell’istituzione scolastica.
Rispetto alla previgente disciplina che prevedeva come requisito per essere destinatari di tali ore aggiuntive, il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità, la nuova normativa prevede che queste possano essere attribuite anche al personale in possesso del solo titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina, benché la priorità spetti al personale abilitato o, nel caso dei posti di sostegno, al personale specializzato.
LA POSSIBILITÀ DI ANDARE OLTRE LE 18 ORE
Detto che l’orario di lavoro obbligatorio per i docenti della scuola secondaria è pari a 18 ore, abbiamo visto nel paragrafo precedente come in alcuni casi è possibile arrivare fino a 24 ore attraverso l’attribuzione di spezzoni pari o inferiori a 6 ore. Al riguardo occorre precisare che:
- L’attribuzione degli spezzoni orari può avvenire solo al personale già in servizio in quella scuola.
- In ogni caso deve trattarsi di spezzoni orari pari o inferiori alle 6 ore. Per gli spezzoni superiori alle 6 ore occorre infatti procedere mediante le normali procedure di convocazione degli aspiranti inseriti nelle graduatorie.
FAQ
1) Il docente che ha avuto un incarico di 18 ore nella scuola statale X, può accettare altre ore offerte da altre scuole?
No. Infatti, il docente può superare le 18 ore solo se le ore aggiuntive (fino a un massimo di 6) gli vengono offerte dalla stessa scuola in cui è già in servizio, secondo i criteri stabiliti dall’Ordinanza Ministeriale 60/2020 e dall’annuale Circolare Supplenze. Non è invece possibile accettare altri incarichi, né da altre scuole statali né da scuole paritarie.
2) È possibile raggiungere 24 ore, cumulando ore tra la scuola statale e la paritaria?
No, non è possibile. L’orario, per tutti gli insegnanti in servizio nella scuola secondaria è di 18 ore, anche per chi insegna in più scuole. Il completamento orario può quindi realizzarsi, anche tra scuola statale e paritaria, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
3) È possibile completare la cattedra, anche superando le 18 ore?
No, non è possibile. Gli art. 12 comma 10 e art. 13 comma 21 prevedono che il completamento orario può realizzarsi fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, che viene fissato dall’art. 28 del CCNL 2006 2009 a 18 ore.
Quindi, in caso di servizio su spezzone si ha diritto al completamento fino a 18 ore, anche eventualmente tra scuole statali e non statali.
Esempio: il docente in servizio su uno spezzone di 10 ore riceve una convocazione per una supplenza di 12 ore. Il docente in questione conserva il diritto al completamento orario ma solo fino alle 18 ore. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. Il docente non potrà quindi accettare tutte le 12 ore ma potrà prenderne solamente 8. Questo significa che la disponibilità di 12 ore può essere frazionata per consentire al docente interessato il diritto al completamento fino a 18 ore.
Le altre 4 ore frutto del frazionamento della cattedra dovranno essere conferite mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto (Nota 25 Settembre 2007). Infatti, gli spezzoni derivanti dal frazionamento delle cattedre vanno comunque sempre conferiti mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.
4) Ottenuto il completamento a 18 ore, è possibile accettare altre ore di insegnamento?
Sì, è possibile arrivare a 24 ore di insegnamento, accettando all’interno di una delle due (o tre) istituzioni scolastiche (o anche in entrambe) in cui si è in servizio, spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore.
Va precisato che:
- L’attribuzione degli spezzoni orari può avvenire solo al personale già in servizio in quella scuola
- In ogni caso deve trattarsi di spezzoni orari pari o inferiori alle 6 ore e comunque non oltre le 18 ore settimanali. Per gli spezzoni di entità superiore alle 6 ore occorre infatti procedere mediante le normali procedure di convocazione degli aspiranti inseriti nelle graduatorie. Analogamente gli spezzoni di entità pari o inferiori alle 6 ore che derivano dal frazionamento delle cattedre, non possono essere attribuiti al personale interno ma devono essere conferiti mediante lo scorrimento delle graduatorie.