HomeSupplenzeProroga contratti supplenze brevi e saltuarie: il punto della situazione

Proroga contratti supplenze brevi e saltuarie: il punto della situazione

La nota n. 8615/2020 della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX ha ingenerato non poca confusione in materia di proroga di incarichi di supplenza breve e saltuaria, fornendo un’interpretazione restrittiva dell’art. 121 del D.L. 17 marzo 2020.


COSA PREVEDE L’ART. 121 D.L. 17 MARZO
L’art. 121 del Decreto Legge Cura Italia prevede che:

Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

Orbene, l’art. 121 prevedeva quindi la possibilità di favorire la continuità dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria durante i periodi si sospensione delle attività didattiche dovuti all’emergenza Coronavirus prevedendo al contempo che il Ministero avrebbe assegnato alle Istituzioni scolastiche le risorse necessarie. In verità né nell’art. 121 né nell’allegata relazione illustrativa si rintracciava alcun riferimento alla possibilità di prorogare tali contratti anche nel caso di rientro del titolare.

NOTA 392 del 18 MARZO 2020
Nella nota 392 del 18 marzo 2020, emanata a seguito del suddetto Decreto Legge Cura Italia, si prevedeva invece la conferma dei contratti di supplenza in essere durante il periodo dell’emergenza sanitaria, anche in caso di rientro del titolare.
Per dare concreta attuazione alla nota e constatata la difficoltà delle scuole ad inserire a sistema le proroghe dei contratti nel caso di rientro del titolare, l’Amministrazione nella giornata del 24 marzo ha reso disponibile uno specifico codice, rendendo operativo l’inserimento di questa particolare tipologia di contratti al SIDI.
Pertanto, la scuola, nel rispetto della normativa vigente e per la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19, per comunicare la continuità dei contratti di supplenza breve anche dopo il rientro del titolare avrebbe potuto utilizzare la tipologia di contratti N19 con l’indicazione del flag “Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19“.
SID COVIRUS

NOTA 8615 del 5 APRILE
È poi intervenuta la nota 8615/2020 del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, nella quale vengono fornite indicazioni fornite evidentemente difformi rispetto a quanto prima definito con la nota 392/2020.
L’unico aspetto che viene chiarito in modo inequivocabile è che le disposizioni operano dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e non sono pertanto retroattive rispetto alla data di emanazione del decreto stesso.
In sostanza, nella nota si afferma che poiché sulla base di ciò che si è osservato nel mese di marzo non vi è una  flessione dell’occupazione del personale a tempo determinato, non ricorrono nel mese di aprile i presupposti per prevedere l’utilizzazione di risorse. Pertanto, le istituzioni scolastiche conferiranno al momento supplenze solo in caso di assenza del personale.
Questo almeno fino al 15 aprile, data in cui sarà effettuata un’ulteriore rilevazione sui contratti di supplenza breve e saltuaria.

CHIUSURA DELLA FUNZIONE SIDI INSERIMENTO CONTRATTI DI SUPPLENZA
Alla suddetta nota 8615/2020 ha fatto seguito un avviso relativo alla Gestione delle supplenze brevi COVID-19 – Rimozione flag che in sostanza ha rimosso dal SIDI il nodo N19 utilizzabile per l’inserimento dei contratti e ha inibito la stipula di nuovi contatti nel caso del rientro del titolare.
Avviso supplenebrevi

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Diverse organizzazioni sindacali hanno chiesto sul punto chiarimenti al Ministero nonché un intervento urgente a garanzia della regolarità dei contratti già conferiti.


Vedi lettera richiesta chiarimenti dell’
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE DIRIGENTI M.I.U.R. CONFEDERATI CODIRP

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