HomeSupplenzeL'organico di potenziamento: obiettivi, assenze e supplenze.

L’organico di potenziamento: obiettivi, assenze e supplenze.

L’ORGANICO DI POTENZIAMENTO
Com’è noto, la Legge 107/2015 ha introdotto l’organico di potenziamento che, insieme a quello di posto comune e quello di sostegno, costituisce l’organico dell’autonomia. In tal senso va ricordato che, non esistono “docenti di potenziamento”, bensì docenti della scuola che possono essere assegnati, a seconda dei casi a ore curricolari o a ore di potenziamento o ad entrambe. Infatti, anche i docenti assunti su posto di potenziamento, possono essere impegnati in attività di insegnamento e, viceversa, i docenti assunti su posto curriculare possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di potenziamento. Si veda al riguardo la nota Ministeriale 2852 del 5 settembre 2016.

Non esiste quindi alcuna distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

LE SUPPLENZE DEI DOCENTI IMPEGNATI IN ORE DI POTENZIAMENTO

La stessa nota 2852 del 5 settembre 2016 ha precisato che è consentito il ricorso alla nomina dei supplenti solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolare e comunque solo per assenze superiori a 10 giorni. Il punto è confermato anche dalla nuova Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 che ha istituito le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS):

O.M. 60/2020 ART. 13 COMMA 15

I posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell’articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018.

Pertanto, alla luce della normativa vigente nel caso di assenza del docente di potenziamento, questi posti potranno essere coperti con personale titolare di supplenze brevi (ivi comprese quelle fino al termine delle lezioni), solo per la parte relativa a ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente.
Diversamente dalla nota 2852 del 5 settembre 2016 non si fa invece riferimento al fatto che debba trattarsi di assenze superiori a 10 giorni, per cui tale limite deve considerarsi superato.  Tuttavia, nel caso di assenze inferiori a 10 giorni, per il richiamo contenuto nell’art. 13 comma 15 dell’O.M. si applica quanto previsto dal comma 16 di cui al paragrafo successivo, ovvero la copertura prioritaria delle supplenze con i docenti facenti parte dell’organico dell’autonomia.
Questo significa che se l’assenza del docente di potenziamento è di durata inferiore a 10 giorni, questa potrà essere coperta solo per le relative ore curriculari e facendo ricorso prioritariamente ai docenti dell’organico dell’autonomia e solo in subordine con personale titolare di supplenze temporanee. 

UTILIZZO PER LE SUPPLENZE DEI DOCENTI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
L’art.1, comma 85, della stessa legge 107/15 prevede che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti fino a 10 giorni con il personale dell’organico dell’autonomia prevedendo altresì che laddove il personale in questione venga impiegato in gradi di istruzione inferiore (es. docente della scuola primaria impegnato nella scuola dell’infanzia), esso conserva la medesima retribuzione del grado di istruzione di appartenenza. Alla luce di ciò anche i docenti di potenziamento possono essere utilizzati per la copertura delle supplenze brevi fino a 10 giorni

Se non ché, il nuovo CCNL stipulato per il triennio 2016\2018, limita fortemente questa possibilità. Infatti, l’art. 28, comma 1, del CCNL, prevede che all’inizio dell’anno scolastico, dopo aver assicurato la piena e integrale copertura dell’orario previsto dagli ordinamenti, il collegio dei docenti delibera le modalità di utilizzo delle ore dell’organico dell’autonomia, sia di quelle destinate allo svolgimento delle attività di potenziamento dell’offerta formativa che quelle utilizzate per attività di tipo organizzativo.

Solo le eventuali ore non programmate nel PTOF, in nessuna delle suddette attività, potranno essere destinate alla copertura di supplenze sino a dieci giorni.

La possibilità di utilizzare i docenti dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni è espressamente prevista anche dall’art. 15 comma 16 dell’O.M. 60/2020:

Il dirigente scolastico può, ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”.

Legge 107/2015 (c.d. Buona scuola)
O.M. 60/2020
Nota Ministeriale 2852 del 5 settembre 2016

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