Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota 32319 del 13 settembre 2022 contenente indicazioni per la copertura temporanea dei posti posti eventualmente residuati all’esito della selezione ex LSU.
Facendo seguito alla nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022 e, in particolare, a quanto indicato al paragrafo 3, “CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA”, si forniscono, con la presente, specifiche indicazioni in ordine al conferimento di supplenze sui posti eventualmente residuati all’esito della procedura di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nelle more dell’avvio della procedura selettiva di cui all’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69.
Com’ è noto, l’articolo 58, comma 5-septies, del citato decreto-legge, introdotto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disciplina una procedura selettiva destinata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 5-sexies dell’articolo 58 che non abbia potuto partecipare alla procedura disciplinata con D.I. 13 maggio 2021, n. 156, indetta con D.D.G. 16 giugno 2021, n. 951, per mancata emanazione del bando nella provincia di appartenenza, nonché i sovrannumerari della procedura di cui al comma 5-sexies, dell’articolo 58, decreto legge n. 69 del 2013.
L’anzidetto disposto normativo stabilisce anche che:
Nelle more dell’avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all’esito delle procedure di cui al comma 5 sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.”
La norma autorizza, dunque, la provvisoria copertura, mediante supplenze, dei posti residuati all’esito della procedura di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie nelle more dello svolgimento dell’ulteriore fase assunzionale di cui al comma 5-septies.
In considerazione di quanto sopra esposto, si rappresenta, dunque, che, laddove, all’esito della procedura di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, dovessero essere residuati posti disponibili, gli stessi potranno essere gestiti, analogamente a quanto previsto per lo scorso anno scolastico dalla nota prot. DGPER n. 26615 del 26 agosto 2021, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Non essendo ancora possibile, allo stato attuale, definire con certezza i tempi per l’espletamento dell’ulteriore fase assunzionale di cui al comma 5-septies, si evidenzia l’opportunità di inserire nei contratti di supplenza un’apposita clausola risolutiva per il caso in cui dovesse essere successivamente individuato un avente diritto alla nomina.