L’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 introduce l’aggregazione territoriale degli spezzoni residui per la costituzione di posti orario. Vediamo come vengono formati e come sono trattati nella procedura Informatizzazione Nomine Supplenze.
L’istanza può essere presentata su POLIS – Istanze Online dalle ore 14:00 del 16 luglio 2026 alle ore 14:00 del 29 luglio 2026.
La domanda riguarda il conferimento delle supplenze annuali, delle supplenze fino al termine delle attività didattiche, degli incarichi finalizzati alla nomina in ruolo da GPS sostegno e delle conferme dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.
Una delle principali novità operative per l’anno scolastico 2026/2027 è rappresentata dai posti orario.
Il riferimento normativo
La disciplina è contenuta nell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026.
La finalità dichiarata è ridurre il numero dei contratti stipulati su singoli spezzoni e incrementare l’entità oraria delle supplenze.
Deve essere privilegiata la costituzione:
- di posti interi e cattedre;
- oppure, quando ciò non sia possibile, delle aggregazioni con il maggior numero di ore.
Come vengono costituiti i posti orario
I posti orario sono costituiti dagli Uffici scolastici territoriali, mediante l’aggregazione di disponibilità residue riferite alla stessa classe di concorso o alla stessa tipologia di posto.
Gli Uffici utilizzano specifiche catene di associabilità geografica, analoghe a quelle impiegate per la costituzione delle cattedre orario esterne.
Secondo le indicazioni operative, l’aggregazione può comprendere:
- non più di tre istituzioni scolastiche;
- ubicate in non più di due comuni.
L’Ufficio individua inoltre una scuola capofila, competente per la gestione amministrativa e giuridica del rapporto di lavoro.
Posto orario intero e non intero
La tipologia di contratto dipende dal numero complessivo di ore raggiunto attraverso l’aggregazione.
| Tipologia | Condizione | Trattamento nella procedura |
|---|---|---|
| Posto orario intero | Gli spezzoni aggregati raggiungono l’orario obbligatorio previsto per il relativo grado di scuola. | È attribuito nell’ambito della tipologia “Fino al termine delle attività didattiche”. |
| Posto orario non intero | L’aggregazione non raggiunge l’orario obbligatorio. | È attribuito nell’ambito della tipologia “Spezzone”. |
Il posto è considerato intero anche quando l’orario è distribuito tra due o tre istituzioni scolastiche.
Orario completo e intervalli selezionabili
| Grado di scuola | Orario completo | Spezzone selezionabile |
|---|---|---|
| Infanzia | 25 ore | Da 1 a 24 ore |
| Primaria | 22 ore di insegnamento più 2 ore di programmazione | Da 1 a 21 ore di insegnamento |
| Secondaria | 18 ore | Da 7 a 17 ore |
Per la scuola primaria, le ore di programmazione sono aggiunte al contratto dopo la costituzione dell’aggregazione:
- un’ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento;
- due ore di programmazione da 12 a 22 ore di insegnamento.
La scelta nella domanda delle 150 preferenze
Nella procedura Informatizzazione Nomine Supplenze, l’aspirante che richiede incarichi fino al termine delle attività didattiche o su spezzone può dichiarare la propria disponibilità anche per i posti orario.
In particolare:
- il posto orario intero, formato dall’aggregazione di spezzoni che raggiungono l’orario obbligatorio previsto per il relativo grado di scuola, è attribuito nell’ambito della tipologia di contratto “fino al termine delle attività didattiche”;
- il posto orario non intero, che non raggiunge l’orario obbligatorio, è attribuito nell’ambito della tipologia di contratto “spezzone”.
Per gli spezzoni è possibile (ma non obbligatorio) indicare il numero minimo e massimo di ore che si è disposti ad accettare, entro gli intervalli previsti per ciascun grado di scuola.
Attenzione: il limite minimo indicato dall’aspirante incide anche sull’attribuzione dei posti orario non interi. Chi richiede, ad esempio, incarichi di almeno 12 ore non potrà ottenere un’aggregazione composta da un numero inferiore di ore.
La disponibilità deve essere valutata considerando che il servizio può essere articolato su più scuole e, nel limite previsto, su due comuni differenti.
Attenzione: Per gli aspiranti già di ruolo è possibile indicare nella scelta delle sedi solamente i posti interi, pertanto, la selezione del contratto su spezzone/posto orario non intero non è consentita.
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Diritto al completamento
Il docente destinatario di un posto orario non intero conserva il diritto al completamento fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Il completamento:
- deve avvenire nella provincia di inserimento;
- può derivare dallo scorrimento delle GPS o delle graduatorie di istituto;
- deve rispettare il limite complessivo di tre scuole situate in non più di due comuni;
- è subordinato alla compatibilità degli orari di servizio.
Per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, il completamento deve avvenire senza frazionare le disponibilità presenti a sistema.
Il frazionamento è invece ammesso per le supplenze brevi e saltuarie conferite dalle graduatorie di istituto, purché siano garantite l’unicità dell’insegnamento e la compatibilità dell’orario.
Spezzoni pari o inferiori a 6 ore
Nella scuola secondaria, le disponibilità pari o inferiori a sei ore seguono una disciplina specifica.
Gli spezzoni non attribuiti internamente possono essere utilizzati dall’Ufficio scolastico per la costituzione dei posti orario.
Le eventuali ore che residuano dopo le aggregazioni sono restituite alle scuole e attribuite secondo l’ordine di priorità previsto dall’Ordinanza e dalla circolare ministeriale.
Personale già di ruolo
Il personale a tempo indeterminato che accetta una supplenza ai sensi dell’articolo 47 del CCNL può ottenere esclusivamente un posto a orario intero.
È quindi esclusa l’assegnazione:
- di uno spezzone;
- di un posto orario non intero;
- di un incarico sulla stessa classe di concorso o tipologia di posto
di titolarità.
