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Possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per supplenze brevi con personale già in servizio ai sensi dell’art. 59 del vigente C.C.N.L. del comparto “Scuola” con orario settimanale inferiore a quello contrattuale.

Di seguito si pubblica il parere dell’ufficio della Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione (nota n. 2270 21 febbraio 2018) relativa alla possibilità di ottenere il completamento orario da parte di docenti che destinatari di una supplenza annuale ai sensi degli art. 36 CCNL (docenti) e art. 59 CCNL (personale ATA).

Codesto Ufficio – sede di Massa Carrara – con nota prot. 662 del 19 c.m. ha rivolto quesito sulla possibilità che il personale A.T.A. a tempo indeterminato in servizio annuale a tempo determinato su profilo diverso da quello di appartenenza ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 comparto “Scuola”, con orario settimanale di servizio inferiore a quello previsto contrattualmente per il posto ricoperto, possa essere destinatario di ulteriori nomine a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie al fine di ottenere completamento dell’orario di servizio.”

Con riferimento al quesito sopra esposto si rappresenta quanto segue.

L’art. 59 del citato C.C.N.L., com’è noto, dispone che il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede, e che l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal C.C.N.L. per il personale assunto a tempo determinato. L’ARAN ha chiarito, con nota prot. n. 1289 del 17 febbraio 2004, che l’annualità del contratto atto a conseguire la detta aspettativa è da intendersi riferita ai contratti aventi termine al 30 giugno o 31 agosto.

Pertanto, il personale A.T.A. che abbia sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 30 giugno o al 31 agosto ai sensi dell’art. 59 è posto in aspettativa senza assegni ed è sottoposto alla disciplina contrattuale del corrispondente personale a tempo determinato, senza che in ciò assuma rilevanza l’orario di servizio prestato sul profilo ricoperto a tempo determinato. 

La disciplina contrattuale per il personale a tempo determinato, riferibile quindi anche al personale in parola, riguarda il trattamento economico, le ferie, etc., nonché – ai sensi del comma 1 dell’art. 60 del citato C.C.N.L. il diritto al completamento dell’orario “ove ne ricorrano le condizioni”.

In assenza di alcun rinvio a quanto disposto all’art. 59, le condizioni indicate dal citato articolo 60 per avere diritto al completamento non possono che rinvenirsi nelle norme sul completamento di cui all’art. 4 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 (contenente il regolamento sulle norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) in quanto compatibili con la posizione di titolarità del personale in discussione che, pur’ anche posto in aspettativa senza assegni, nel profilo di provenienza rimane dipendente a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione.

Tale articolo dispone ai commi 1 e 2 che il personale a cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di due scuole e tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Ad avviso di questa Direzione generale, è invece esclusa al personale in servizio ai sensi dell’art. 59 la possibilità, prevista dal regolamento, di ottenere il completamento di orario anche in scuole non statali, stante la vigenza delle norme sull’incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Sotto altro profilo, si rileva altresì che l’eventuale completamento di orario conseguito come sopra indicato non si traduce neppure in un vantaggio sotto il profilo della maturazione di titoli di servizio aggiuntivi a quelli già assicurati al personale interessato dal conseguimento della supplenza annuale che ha dato luogo al diritto all’aspettativa ex art. 59, non rilevando quindi neppure, in ipotesi, un potenziale conseguimento di maggiore vantaggio, per ulteriore miglioramento di posizione, a danno di contro-interessati aspiranti inseriti nella medesima graduatoria per incarichi a tempo determinato che ha dato luogo alla nomina ex art. 59.

Si ritiene pertanto che il personale in servizio a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L. “Scuola” abbia diritto ad ottenere, in base alla posizione di graduatoria, nel rispetto delle condizioni poste dal citato D.M. 430/2000 ed esclusivamente nelle scuole statali, al completamento di orario anche con contratti a tempo determinato di durata temporanea“.

CONCLUSIONI
Il personale docente con contratto a tempo indeterminato nel comparto scuola può accettare contratti, di durata almeno annuale (30 giugno o 31 agosto) a tempo determinato mantenendo per 3 anni la titolarità della sede. Non rileva il numero di ore della supplenza annuale che potrà essere anche inferiore all’orario obbligatorio (36 ore per il personale ATA, 18 per i docenti della scuola secondaria, 24 ore per la scuola primaria e 25 ore per la scuola dell’infanzia).

Poiché ai docenti in questione si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato e in mancanza di disposizioni contrarie, si applicherà la tradizionale disciplinare prevista per il completamento orario. In particolare, per il personale ATA questa è contenuta nell’art. 4 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 (contenente il regolamento sulle norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) mentre per i docenti nel DM 13 giugno 2007 (c.d. Regolamento supplente). Queste norme dispongono che il personale a cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di due scuole e tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento potrà realizzarsi anche mediante supplenze brevi (temporanee). Ad avviso della Direzione generale dell’USR Toscana, è invece esclusa al personale in servizio ai sensi dell’art. 59 la possibilità, prevista dal regolamento, di ottenere il completamento di orario anche in scuole non statali, stante la vigenza delle norme sull’incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Si veda la nota n. 2270 del 21-02-2018 USR Toscana

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