L’art. 47 (per il personale docente) e l’art. 70 (per il personale ATA) relativi al CCNL 2019-2021 consentono al personale di ruolo di accettare incarichi di supplenza purché siano di durata al 30 giugno o al 31 agosto.
In particolare si prevede che:
il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico (31 agosto) o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.
Pertanto, rispetto al precedente contratto, viene prevista la possibilità di accettare una supplenza annuale (30 giugno\31 agosto), non solo per altra classe di concorso o grado (possibilità già prevista) ma anche per altra tipologia di posto (es: docente titolare su posto comune che accetta supplenza su posto di sostegno nello stesso grado\ordine di scuola).
SUPPLENZE SU POSTO INTERO
Il nuovo testo prevede la possibilità per il personale docente di ruolo, di accettare supplenza (al 30 giugno\31 agosto) solo su posti interi.
Diversamente dal precedente contratto quindi non è più possibile per i docenti di ruolo, accettare supplenze su posti non interi (spezzoni).
CHI NON PUÒ USUFRUIRNE
Ricordiamo inoltre che non possono usufruire di questa possibilità:
- Coloro che sono stati immessi in ruolo nel 2024/2025 a tempo indeterminato da Graduatoria di Merito o da GAE, in quanto i soggetto non possono usufruire di tale possibilità coloro che sono tenuti allo svolgimento dell’anno di formazione e prova.
- Docenti destinatari di nomina a tempo determinato a GPS I fascia su posto sostegno nell’anno scolastico 2023/24 finalizzata al reclutamento in quanto possono ricoprire infatti ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove ha svolto il percorso annuale di formazione e prova (in tal senso una deroga è stata introdotta per le assegnazioni provvisorie/utilizzazioni, ma nessuna deroga è stata disposta per le supplenze). Vedi qui la nota MIM.
COME INSERIRE IL CONTRATTO
Le istruzioni operative a disposizione delle segreterie sono state aggiornate con delle importanti novità. Infatti, a partire dall’A.S. 2024/25 la gestione e la comunicazione al MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche stipulati a personale scolastico con artt. 47 e 70 (ex artt. 36 e 59) deve essere effettuata mediante l’utilizzo funzioni SIDI di “Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola” (sono, quindi, interessati i contratti con decorrenza giuridica ed economica a partire dal 01/09/2024).
Diversamente, i contratti degli incaricati di religione con artt.47 e 70 dovranno continuare, invece, ad essere gestiti come in precedenza, tramite le funzioni di “Gestione Corrente – Assunzioni in Ruolo => Gestione sede di servizio artt. 47 e 70 (ex art.36 e art.59)”.
PASSI OPERATIVI
L’istituto di titolarità provvede all’inserimento dell’aspettativa P053 (Aspettativa per incarico a tempo determinato in un diverso ordine o grado distruzione o per altra classe di concorso) – P054 (Aspettativa per incarico a tempo determinato nell’ambito del comparto scuola). da “Variazioni di stato giuridica => Assenze => Inserimento Assenze”.
Successivamente la scuola di servizio potrà inserire i contratti. I contratti possono essere inseriti in SIDI solo su diversa tipologia personale, ordine scuola o classe di concorso o profilo di titolarità e dovranno avere decorrenza e scadenza incluse nel periodo dell’aspettativa.
Da “Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola”, la scuola di servizio, in fase di inserimento dell’R-1 tramite la funzione “Instaurazione Rapporti di Lavoro >
Inserimento Supplenza e predisposizione contratto/Prospetto R-1”, seleziona uno tra le seguenti tipologie di servizi:
- N32 – Incarico annuale personale già di ruolo
- N33 – Incarico fino al termine delle attività didattiche personale già di ruolo
- N37 – Proroga supplenza incarico personale già di ruolo
È possibile inserire, per lo stesso anno scolastico, più contratti per uno stesso dipendente, ma non si devono sovrapporre e devono essere tutti con stessa qualifica.
Su questi contratti è possibile indicare le ore aggiuntive, le ore aggiuntive alternative alla religione cattolica ed è possibile prorogarli, con contratto N37, per il periodo 01/07 – 31/09 e 01/09 e 30/09 con modalità analoghe a quelle dell’N22.
La sede di servizio del contratto di supplenza per artt.47 e 70 (ex artt. 36 e 59) sarà competente ad operare per l’inserimento delle assenze.
Con l’introduzione di queste nuove funzionalità l’istituzione scolastica di servizio del dipendente con contratti su artt. 47 e 70 potrà acquisire e inviare le eventuali assenze a NoiPA in autonomia.
Pertanto, al momento dell’inserimento dell’assenza il sistema mostrerà nell’elenco dei RDL anche i servizi N32, N33 ed N37 in modo che la scuola di servizio possa inserire correttamente l’assenza come personale non di ruolo e inviare, dove previsto, il prospetto al MEF per l’aggiornamento degli importi stipendiali.