fbpx
mercoledì, Settembre 11, 2024
HomePersonale ATAPersonale ATA: supplenze, diritto al completamento, quando è possibile lasciare una supplenza...

Personale ATA: supplenze, diritto al completamento, quando è possibile lasciare una supplenza per altra supplenza

L’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (31 agosto) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica (30 giugno).

Ai fini predetti si utilizzano in ordine:

  • Le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art.554 del D.L. vo 297/94
  • Gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75
  • In caso di esaurimento delle suddette graduatorie ed elenchi, le graduatorie d’istituto, a sua volta articolate in tre fasce.

ACCETTAZIONE DI SUPPLENZA PER ALTRO PROFILO
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Pertanto è possibile accettare senza sanzioni altra supplenza per altro profilo ATA purché si tratti di una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno.

LASCIARE UNA SUPPLENZA BREVE PER UNA SUPPLENZA ANNUALE
L’art. 7 comma 2 del Regolamento supplenze ATA prevede che il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

LASCIARE UNO SPEZZONE PER POSTO INTERO
È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.

DIRITTO AL COMPLETAMENTO
L’art. 4 comma 1 del D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, dispone che per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. Si richiama l’attenzione sull’art. 4 comma 3 del D.M. 430/2000 sopra richiamato, che dispone che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

SUPPLENZE TEMPORANEE
Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le graduatorie d’istituto nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

SANZIONI  PER LE SUPPLENZE CONFERITE DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO O DI ISTITUTO
Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto.

2) l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie dei concorsi provinciali che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

3) anche per la mancata presa di servizio, sebbene il regolamento non stabilisca alcunché, deve ritenersi che non siano previste sanzioni.

Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
Le sanzioni suddette non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato.

SANZIONI PER LE SUPPLENZE CONFERITE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI O DEGLI ELENCHI PROVINCIALI AD ESAURIMENTO
Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie provinciali o degli elenchi provinciali ad esaurimento si applicano le seguenti sanzioni:

1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle stesse graduatorie, per l’anno scolastico successivo;

2) l’abbandono del servizio comporta sia l’effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

VEDI LA CIRCOLARE SUPPLENZE
DM 430 del 13 dicembre 2000

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI