Con l’orientamento applicativo ARAN n. 34580, l’Agenzia affronta un tema particolarmente rilevante per il personale della scuola assunto con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno: la documentazione necessaria per richiedere i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, previsti dall’art. 35, comma 12, del CCNL Istruzione e Ricerca 18.01.2024.
L’interpretazione fornita dall’ARAN è di grande interesse poiché chiarisce cosa si debba intendere per “documentazione anche tramite autocertificazione”, quali siano gli obblighi del dipendente e quali margini di valutazione competano al dirigente scolastico.
Il quadro normativo: cosa dice il CCNL
L’art. 35, comma 12, stabilisce che:
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il personale docente, educativo e ATA con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche;
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ha diritto, su domanda, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari;
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la motivazione deve essere documentata, anche tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
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per il personale ATA i permessi possono essere fruiti anche a ore, come previsto dall’art. 67.
Si tratta di una novità significativa del CCNL 2024, che ha esteso ai supplenti con contratto al 30 giugno\31 agosto un istituto prima riservato a personale con contratto a tempo indeterminato o fino avente diritto.
Motivi non tipizzati: ampia libertà al dipendente, ma devono essere reali
L’ARAN evidenzia che il contratto non fornisce un elenco di motivazioni specifiche: non esistono, cioè, “causali codificate”.
La formula “motivi personali o familiari” è volutamente ampia e generica, proprio per:
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rispettare la sfera privata del dipendente;
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consentire l’utilizzo del permesso in situazioni eterogenee;
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evitare che la disciplina contrattuale diventi eccessivamente rigida.
Tuttavia, questa ampiezza non elimina l’obbligo di documentare la motivazione: il dipendente deve fornire un elemento che giustifichi la necessità di assentarsi dal servizio.
Quale documentazione è ritenuta adeguata?
Il nodo centrale del quesito affrontato dall’ARAN riguarda che tipo di documentazione debba essere presentata.
L’Agenzia chiarisce che:
- è condizione necessaria per la fruizione del permesso che il dipendente documenti la richiesta, eventualmente anche mediante autocertificazione nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 445/2000
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non esiste una norma che individui requisiti formali o contenutistici specifici;
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pertanto, è ammessa una grande varietà di documenti, purché coerenti con il motivo dichiarato;
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l’autocertificazione può essere usata tutte le volte in cui la legge (D.P.R. 445/2000) lo consente.
la valutazione circa l’adeguatezza o meno della documentazione presentata è rinviata al dirigente scolastico che, operando con la capacità e i poteri organizzativi del privato datore di lavoro, potrà valutare se la stessa sia adeguata a dimostrare la sussistenza del motivo personale e familiare che consente la fruizione del permesso in parola.
Quale documentazione è utile a soddisfare l’autocertificazione dei motivi personali o familiari da parte del personale delle istituzioni scolastiche, al fine di poter fruire dei permessi di cui al comma 12 dell’art. 35 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024?
Dal disposto dell’art. 35, comma 12, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 – secondo il quale “il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono essere anche fruiti ad ore con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari) – emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.
Sul punto va considerato che i possibili motivi a supporto della richiesta non sono specificati dal CCNL né definiti sulla base di elencazione di causali, atteso che la clausola contrattuale prevede genericamente che i permessi sono fruiti “per motivi personali e familiari”.
Tuttavia, è condizione necessaria per la fruizione del permesso che il dipendente documenti la richiesta, eventualmente anche mediante autocertificazione nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 445/2000. Nel dettaglio del quesito posto, considerato che nessuna norma prevede l’elencazione dei requisiti formali e sostanziali della documentazione da presentare, la valutazione circa l’adeguatezza o meno della documentazione presentata è rinviata al dirigente scolastico che, operando con la capacità e i poteri organizzativi del privato datore di lavoro, potrà valutare se la stessa sia adeguata a dimostrare la sussistenza del motivo personale e familiare che consente la fruizione del permesso in parola.


