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Organico Covid: non può essere utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità [Nota Ministeriale]

È stata emanata la nota Ministeriale n. 1870 del 14 ottobre 2020 che, dopo la nota del 13 ottobre, fornisce tra l’altro ulteriori chiarimenti in merito all’Organico Covid.

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 32, comma 6-quater ha previsto che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2020/2021 quale “organico Covid”, in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica.

Sull’utilizzo del predetto “organico Covid” resta pertanto fermo, a maggior ragione, quanto comunicato con la Nota 13 ottobre 2020, n. 1843. Si chiarisce inoltre che, trattandosi di docenti assunti su posto comune, il predetto organico non può essere ovviamente utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità, salvo i casi in cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell’orario curricolare delle classi, risulti applicabile, in via analogica e su base volontaria, l’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Ricordiamo che l’art. 14 comma 2 del sopra citato D.lgs 66/2017 prevede che:

Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purchè in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107″.

Nota Ministeriale

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