È stata emanata la nota 2403/2020 (disponibile sul sito dell’IC Cornelio) che disciplina le modalità applicative in materia di supplenze brevi e saltuarie, inviata ai Dirigenti Scolastici, sindacati e Dirigenti degli uffici scolastici regionali, a firma del Capo di Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Prof. Marco Bruschi.
Premesso che l’articolo 121, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto misure per favorire la continuità occupazionale per il personale ATA e docente con incarichi di supplenza breve e saltuaria. Al riguardo, si precisano le indicazioni operative già fornite con la nota MI Prot. n. 392 del 18 marzo 2020 (N.D. 392/2020).
Personale docente
1. Premesso che la disposizione in esame, motivata dall’esigenza di potenziamento della didattica a distanza, può trovare applicazione solamente dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, per dare attuazione a quanto previsto per la continuità dei contratti in essere al 17 marzo, data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 o in data successiva, di docenza in supplenza breve e saltuaria in caso di rientro del titolare, si utilizza la tipologia di contratto N19 – Supplenza per la copertura del posto disponibile dopo il 31/12, nell’ambito della quale dovrà essere spuntato uno specifico flag “Supplenza emergenza sanitaria COVID-19″. Il termine è fissato sulla base dei DPCM in vigore al 3 aprile 2020, con eventuali proroghe nel caso di prolungamento della fase emergenziale. La versione aggiornata di questa tipologia contrattuale è già disponibile.
2. In caso di assenze dei docenti titolari, si procede come di consueto. Anche con riferimento ai contratti di cui al punto 1, l’attribuzione della supplenza è comunque subordinata al fatto che l’aspirante sia “provvisto di una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa” (art. 121, c. 1 del D.L. 18/2020), “disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso” (N.D. 392/2020), condizione valida altresì, vista la ratio della disposizione, anche per quanto concerne il punto 1.
Personale ATA
3. Per quanto attiene il conferimento delle supplenze al personale ATA, ai sensi del predetto articolo 121 del D.L. 18/2020, a differenza che per quanto previsto specificatamente per il personale docente, non si dà luogo alla proroga della supplenza nel caso di rientro del titolare.
4. Ferma restando la vigenza dei contratti di supplenza in essere sino alla loro scadenza, l’applicazione dell’art. 121 subordina la sottoscrizione di ulteriori contratti alla possibilità di poter svolgere le mansioni del profilo funzionale di appartenenza in modo agile, con la disponibilità di propria dotazione o attraverso il comodato sopra citato. 5. Per quanto concerne il personale ATA che, non essendo impiegabile, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la supplenza o la proroga della supplenza in essere è attribuibile solo per esigenze indifferibili e che non possano essere altrimenti coperte, secondo le disposizioni del Dirigente scolastico.
Resta ferma l’applicazione degli altri vincoli e disposizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, per quanto attiene alle procedure amministrativo-contabili, si conferma che in deroga alle disposizioni vigenti le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria vengono comunicate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nella mensilità di riferimento. Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate, operando se necessario le opportune valutazioni. Con comunicazione massiva la Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti sta provvedendo a rendere noto l’importo disponibile presso ciascuna istituzione scolastica.