Da oggi fino al 7 agosto ore 14 potranno essere presentate le domande:
- Sia il conferimento delle supplenze da GAE/GPS al 31 agosto/30 giugno.
- Sia le nomine per la procedura straordinaria di immissione in ruolo da GPS I fascia (esclusivamente per posto di sostegno).
La domanda per le suddette due “procedure” è unica ma, all’interno della stessa, sarà possibile esprimere le relative preferenze per le due procedure (preferenze che possono anche essere le stesse o anche diverse).
In sostanza il docente inserito nelle GPS I fascia di sostegno, potrà (se vuole) compilare entrambe le sezioni: quella per le nomine finalizzate al ruolo e quella per il conferimento delle supplenze.
I docenti inseriti nella II fascia GPS sostegno invece potranno compilare solo la procedura per le supplenze.

Occorre fare attenzione al fatto che, come dispone l’art. 4 comma 3:
L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.
Questo significa che coloro che sono risultati assegnatari di una supplenza su sostegno finalizzata al ruolo (nomine da GPS I fascia sostegno) a livello provinciale sono esclusi dal conferimento di qualsiasi tipologia di supplenza comprese le supplenze da graduatorie d’istituto.
Infatti, come chiaramente indicato dalla norma, viene preclusa la possibilità di ottenere le supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) dell’OM 88/2024 e cioè:
- supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
- supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
La preclusione quindi riguarda non solo il conferimento delle supplenze da GAE\GPS per qualsiasi classe di concorso\tipologia di posto ma anche le supplenze temporanee (che evidentemente vengono conferite dalle graduatorie d’istituto).
L’eventuale rinuncia all’assegnazione, presentata in qualsiasi modo e con qualsiasi tempistica, NON fa venir meno l’effetto di esclusione dalle supplenze. Infatti già con l’assegnazione della sede viene preclusa la possibilità di ottenere altre supplenze.
Inoltre, come specifica la Circolare Supplenze 2024/2025 non è possibile nemmeno partecipare ai c.d. “Interpelli” in quanto viene espressamente specificato che:
Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato e ai destinatari delle assegnazioni di cui all’articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale.
Alla luce di ciò, nell’esprimere le preferenze finalizzate al ruolo è bene indicare solo le scuole in cui si è effettivamente disposti ad accettare poiché, in caso di rinuncia successiva, sarebbe preclusa la stessa possibilità di ottenere supplenze in qualsiasi scuola.


