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Monetizzazione delle ferie per il personale organico COVID: chiarimenti dell’USR Lazio

Con nota del 21 Maggio 2021 (pubblicata sul sito del sindacato Gilda Latina), l’USR Lazio ha fornito chiarimenti in merito alla monetizzazione delle ferie non fruite dal personale docente e ATA titolare di contratto stipulato ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. personale “Covid”).

La corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie per il personale docente e ATA, incluso quello assunto per la gestione dell’emergenza epidemiologica, è disciplinata dall’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012. Le circolari della Ragioneria generale dello Stato 14 settembre 2021, prot. 77389, e del Dipartimento della funzione pubblica 6 agosto 2012, prot. 32937 nonché 8 ottobre 2012, prot. 40033, illustrano le modalità attuative del menzionato articolo 5, comma 8.

In breve, come chiarito anche dalla dichiarazione congiunta n. 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2018,

all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità»

La disciplina menzionata conduce a conclusioni diverse per il personale docente rispetto a quello ATA. 

Il personale docente, ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».

Sostanzialmente, il legislatore ha ritenuto che i docenti assolvano al diritt0- dovere di cui all’articolo 36 della Costituzione conseguendo il necessario riposo durante i periodi di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Pasqua, Natale, ecc.) a prescindere dal fatto che le ferie siano state formalmente richieste.

Questa disposizione, richiamata dalla citata dichiarazione congiunta n. 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro, si applica anche al personale docente nominato ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2021 (cd. “covid”).

Per questo motivo, i docenti “covid” potranno “monetizzare” le ferie maturate delle quali non abbiano fruito, purché al netto dei giorni di sospensione delle lezioni (pause natalizia, pasquale e “ponti” vari) compresi nel contratto. La detrazione va fatta con riferimento ai soli giorni di sospensione delle lezioni nei quali il docente non abbia fruito delle ferie, per evitare di detrarre tali giorni per due volte.

In generale e salvi i casi di cui alle menzionate circolari della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica, i docenti potranno “monetizzare” le ferie nel seguente limite:

[Giorni monetizzabili per i docenti] = [ferie non fruite] – [giorni di sospensione delle lezioni compresi nel contratto nei quali non si sia fruito delle ferie e non siano state svolte attività deliberate]

Nel caso specifico dei docenti “covid”, non devono essere detratti i giorni della pausa estiva, considerato che i relativi contratti terminano prima.

Al personale ATA si applica la stessa disciplina, però con risultati diversi. Il personale ATA, infatti, ai sensi dell’articolo 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, come modificato dall’articolo 41 del contratto del 19 aprile 2018, può fruire delle ferie in qualunque momento dell’anno.

Per questo motivo, la predetta formula conduce sempre a un risultato negativo, impedendo la “monetizzazione” salvo che per i titolari di contratto di “supplenza breve” di pochissimi giorni e salve, sempre, le ipotesi di cui alle menzionate circolari della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica. Per assolvere al diritto-dovere di cui all’articolo 36 della Costituzione («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi»), il personale ATA deve fruire delle ferie.

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