L’Ambito territoriale di Modena ha pubblicato l’avviso prot. n. 9491 del 14.09.2022 concernente gli esiti delle operazioni volte al conferimento degli incarichi a tempo determinato – personale docente.
Con riferimento alle procedure volte all’attribuzione di incarichi a tempo determinato per i candidati inseriti nelle GAE e nelle GPS della provincia di Modena, si pubblicano gli esiti delle operazioni svoltesi ai sensi dell’O.M. n. 112/2022 e della circolare ministeriale prot. n. 28597 del 29.7.2022, a seguito delle disponibilità sopravvenute all’esito dei conferimenti dell’8.9.2022.
Al riguardo, si precisa che l’assegnazione degli incarichi è stata effettuata nel rispetto dell’ordine di graduatoria e dei titoli di riserva e di precedenza nella scelta della sede posseduti dagli aspiranti ai sensi della legge n. 68/99 e degli artt. 21 e 33 commi 5, 6 e 7 L. n. 104/1992.
I candidati destinatari di un contratto a tempo determinato dovranno prendere servizio entro il 16 settembre 2022, potendo differire tale adempimento solo nei casi previsti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio.).
Si rammenta, infine, che ai destinatari di incarico che rinuncino all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine previsto è preclusa, per il presente anno scolastico, la partecipazione ad eventuali ed ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, anche per disponibilità sopraggiunte e per tutte le graduatorie cui hanno titolo (cfr. art. 12 comma 11 O.M. 112/22).
L’art. 14 dell’O.M. 112/22, infatti, dispone espressamente che «La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione di incarico di supplenza da GAE e GPS:
a) la rinuncia, prevista dall’art. 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla bade delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento; b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime».