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MAD senza il prescritto titolo di studio: validità economica ma non giuridica

COSA SONO LE MAD?
Le istanze di messa a disposizione (c.d. MAD) sono delle istanze informali che possono essere presentate da parte di aspiranti, sia presenti in graduatoria di altra provincia che del tutto assenti, con le quali ci si può rendere disponibili al conferimento di supplenze.

Come afferma la nota MIUR 1027 del 28 gennaio 2009 l’invio di MAD, sia da parte di candidati presenti in graduatorie di altra provincia che da parte di altri candidati, non è esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata. 

LE MAD POSSONO ESSERE MANDATE DA ASPIRANTI PRIVI DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’INSEGNAMENTO?
Trattandosi di istanze informali, le MAD possono essere inviate anche da aspiranti privi del prescritto titolo di studio (es: laureandi non ancora in possesso della laurea magistrale richiesta per l’acceso alla classe di concorso; laureati non in possesso dei CFU\esami richiesti per l’accesso alla classe di concorso; ecc.). 

Chiaramente, sarà necessario in tal caso, al fine di non incorrere nelle sanzioni penali prescritte nel caso di dichiarazioni mendaci, non dichiarare il falso ed eventualmente specificare di non essere in possesso dei requisiti per insegnare la classe di concorso in questione per la quale si presenta la candidatura.

Detto questo, è evidente che le istituzioni scolastiche dovranno pur sempre preferire i candidati che presentano detti titoli di studio prescritti dalla legge e, fra questi, preferire i docenti in possesso del titolo di abilitazione.

VALIDITÀ ESCLUSIVAMENTE ECONOMICA DEL SERVIZIO PRESTATO SENZA TITOLO
Occorre inoltre precisare che l’eventuale servizio svolto senza il prescritto titolo di studio, presenta unicamente validità economica mentre non ha validità giuridica. Ciò significa che tale servizio non sarà valutabile nelle graduatorie d’istituto di II fascia, nella mobilità dei docenti di ruolo, nella progressione di carriera, nei concorsi, etc. mentre per quanto riguarda la terza fascia delle graduatorie d’istituto sarà valutabile esclusivamente come altre attività d’insegnamento quindi con valutazione ridotta a 1/4 del punteggio previsto per il servizio specifico (max 3 punti l’anno nel caso di servizio prestato per almeno 166 giorni).

Secondo la nota n. 13 della tabella B allegata al DM 374/2017 infatti:

i servizi resi senza il prescritto titolo di studio – nei casi di reperimento del personale idoneo – sono valutati come altre attività di insegnamento di cui al punto 3″.

Il servizio prestato darà ovviamente diritto alla normale retribuzione prevista per le supplenze nonché diritto al versamento dei contributi previdenziali ai fini pensionistici. 

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