HomeSupplenzeLe supplenze nella scuola dell'infanzia e primaria fino a 10 giorni

Le supplenze nella scuola dell’infanzia e primaria fino a 10 giorni

L’art. 7 comma 7 del DM 13 giugno 2007 (Regolamento delle supplenze) prevede che: 

Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite”.

ART. 5 COMMA 6 REGOLAMENTO SUPPLENZE

“Nell’ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio”.

Pertanto, i docenti di scuola primaria e infanzia, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi per i quali manifestino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevissime fino a 10 giorni con celeri modalità di interpello. Tale indicazione deve avvenire nell’ambito del limite delle 10 istituzioni scolastiche di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

Come previsto dall’art. 12 comma 2 lettera a) del DM 374/2017, per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, le scuole medesime interpellano prioritariamente gli aspiranti che hanno espresso tale disponibilità ovviamente in ordine di graduatoria nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00. A tal fine vengono contattati gli aspiranti fino a quando uno degli interpellati accetti la proposta. In caso di esito negativo (nessuno abbia accettato), dalle ore 9,00 fino alle ore 10,00 possono essere prese in considerazione le situazioni eventualmente lasciate in sospeso nella fase precedente (in quanto non è avvenuto un contatto diretto con l’aspirante), attribuendo la supplenza al primo aspirante disponibile.

Come precisa la norma, i docenti inseriti nell’elenco in questione, presentano priorità non solo in merito alle supplenze fino a 10 giorni anche anche in merito alla loro eventuale prosecuzione, in caso di ulteriore assenza del titolare. In tal caso, infatti, essi hanno diritto alla proroga o conferma a condizione che l’ulteriore periodo di supplenza non superi i 10 giorni. Diversamente, qualora il periodo di ulteriore supplenza superi i 10 giorni, si dovrà riconvocare utilizzando le normali graduatorie d’istituto.

Per questa tipologia di supplenze, peraltro, le scuole possono optare, se lo ritengono più opportuno, per ogni sistema di convocazione già in uso, compresa la chiamata telefonica.

Attenzione: L’articolo rispecchia la normativa previgente all’emanazione della nuova ordinanza Ministeriale n. 60/2020 che ha disciplinato l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto nonché il conferimento delle relative supplenze. La nuova disciplina, infatti, non ha riprodotto sul punto la disciplina preesistente. Pertanto anche le convocazioni di durata inferiore a 10 giorni per la scuola dell’infanzia e primaria, vengono conferite secondo le normali modalità.

Regolamento supplenze 13 giugno 2007
DM 374/2017

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