Il docente che abbia stipulato con contratto di supplenza può rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione al Dirigente Scolastico e indicando la data di decorrenza delle stesse.
Benché la normativa non impone alcun obbligo di preavviso è deontologicamente corretto fornire un adeguato tempo di preavviso (di qualche giorno) per consentire alla scuola di porre in essere tutte le azioni necessarie per la sostituzione del docente.
Poiché le dimissioni si configurano come “abbandono del servizio”, si applicano le sanzioni prevista dall’art. 14 comma 1, lettera a), punto III dell’O.M. 60/2020 per quanto riguarda le convocazioni da GPS e GPS:
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito”.
e dall’art. 14 comma 1, lettera b, punto III per quanto invece riguarda le convocazioni da graduatorie d’istituto:
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento”.
In sostanza, se la supplenza che viene “abbandonata” deriva da GPS\GAE allora la sanzione consiste nell’impossibilità di essere convocati per l’intero anno scolastico da qualsiasi graduatoria. Se invece la supplenza abbandonata deriva da graduatorie d’istituto, allora la sanzione riguarda l’impossibilità di ricevere convocazioni dalle sole graduatorie d’istituto. In questo secondo caso la sanzione non si estende alle convocazioni da GAE\GPS. È bene precisare che dopo il 31 dicembre, tutte le convocazioni provengono in ogni caso da graduatorie d’istituto.
La sanzione si applica esclusivamente per l’anno scolastico in corso per cui, a partire dall’anno scolastico successivo, si potrà essere nuovamente convocati senza alcun problema.
Tale sanzione si applica anche qualora le dimissioni riguardano una convocazione da MAD in quanto la circolare supplenze per l’anno scolastico 2020\21 ha previsto che anche alle supplenze derivanti da convocazione da MAD si applichino gli stessi limiti e i vincoli previsti dall’Ordinanza 60/2020.
Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14″.
PERDITA DEL DIRITTO ALLA NASPI
In generale la NASpI (l’indennità di disoccupazione) non spetta nel caso di dimissioni volontarie dal lavoro. L’abbandono della supplenza avrà quindi come effetto quello di far venire meno il diritto alla NASpI, salvo che le dimissioni siano state dettate da “giusta causa”, per comportamenti illeciti o pressioni psicologiche da parte del Datore di lavoro.
La NASpI inoltre spetta anche nel caso di dimissioni poste in essere dalla lavoratrice madre durante il c.d. “periodo tutelato” che inizia dall’inizio del periodo di gravidanza e si conclude al compimento del primo anno di vita del bambino.