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È consentito lasciare una supplenza con clausola per un’altra senza clausola?

LASCIARE UNA SUPPLENZA FINO AD AVENTE DIRITTO PER UNA SUPPLENZA BREVE
Per costante orientamento ministeriale, è sempre consentito lasciare una supplenza “in attesa dell’avente diritto” (FAD) per accettarne altra attribuita a titolo definitivo avente data certa. Ne deriva che, coloro che sono già impegnati per supplenze “in attesa dell’avente diritto” (o dell’avente titolo) sono convocabili per supplenze a titolo definitivo.

Esempio: Il supplente con supplenza FAD può sempre lasciarla per accettare una supplenza con data certa al 15 gennaio.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO CCNL COMPARTO SCUOLA 2016\2018
L’art. 41 del CCNL comparto scuola 2016\2018 del 19 aprile 2018 prevede che:

I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie“.

Sulla base di questa nuova norma non è quindi più possibile conferire una supplenza FAD (Fino ad avente diritto) in quanto tutti i contratti dovranno recare in ogni caso il termine cioè la data conclusiva della supplenza. Questa deve corrispondere alla data in cui si conclude l’assenza del titolare nel caso di supplenza breve e saltuaria, mentre per quelle di durata annuale è connesso alla natura giuridica del posto (31 agosto se trattasi di posto vacante e disponibile, 30 giugno se posto di organico di fatto).

Tuttavia, come precisa lo stesso art. 41 del CCNL il contratto potrà essere risolto qualora, a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie, venga ed essere individuato un nuovo avente titolo.

L’espressione avente titolo, utilizzata in sostituzione della precedente avente diritto, ha creato non poca confusione. Nella sostanza i due termini sono da considerarsi come sinonimi.

La corretta applicazione dell’art. 41 del CCNL si realizza nel momento in cui nel contratto si appone come termine finale la scadenza naturale della supplenza (es. 30 giugno, 31 agosto) da risolvere anticipatamente al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive. A tal fine nei relativi contratti, quando si è in presenza di graduatorie non ancora pubblicate e vi è il rischio di individuare un nuovo avente diritto, deve essere apposta la clausola risolutiva espressa.

Il presente provvedimento potrà essere risolto nel caso di individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.

In tale contesto, benché manchino indicazioni scritte, sembrerebbe restare ferma la possibilità per il supplente di accettare un altro incarico, se più vantaggioso, stante l’aleatorietà della situazione. In altri termini, una supplenza con clausola risolutiva espressa potrebbe essere lasciata per altra supplenza senza clausola risolutiva espressa.

LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA NUOVA NORMATIVA
Già l’anno scorso purtroppo, l’applicazione della nuova norma contenuta nell’art. 41 del nuovo CCNL comparto scuola, in mancanza di chiare e precise indicazioni da parte del Ministero, è avvenuta in maniera non uniforme da parte delle scuole e degli uffici scolastici. Ciò anche perché il SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione) non contemplava la possibilità di inserire la clausola risolutiva espressa.
Anche quest’anno, in attesa della pubblicazione delle graduatorie d’istituto di I fascia, si sono posti problemi analoghi. Le
 soluzioni adottate dai Dirigenti Scolastici e degli Uffici scolastici per l’anno scolastico 2019\2020 sono state le più variegate:

  1. attendere la pubblicazione delle graduatorie d’istituto di I fascia definitive prima di procedere alle nomine;
  2. stipulare contratti con una scadenza arbitraria di 10\15 giorni di giorni in attesa della pubblicazione delle graduatorie aggiornate;
  3. oppure ancora inserire nei contratti la giusta data di scadenza (es.: 31 agosto, 30 giugno o la data di rientro del titolare), ma apponendo una clausola risolutiva espressa legata alla pubblicazione di nuove graduatorie.

Tuttavia, in mancanza di precise e chiare indicazioni da parte del MIUR, tutte le soluzioni sono segnate da evidenti limiti. La soluzione di cui al n. 1 costringe le scuole ad attendere la nuova pubblicazione delle graduatorie prima di procedere alle nomine del personale indispensabile per il funzionamento delle scuole.

La soluzione di cui al punto n. 2 non è praticabile quando si tratta di posti vacanti e disponibili perché in tal caso il SIDI non permette di inserire contratti di breve durata. Inoltre, il personale che spesso deve spostarsi a migliaia di Km da casa, è restio ad accettare supplenze di così breve durata.

L’orientamento prevalente è quello di stipulare contratti con la scadenza corretta (31 agosto o 30 giugno), inserendo la clausola risolutiva legata all’eventuale produzione di nuove graduatorie. In tal caso, il problema è legato al fatto che benché il contratto sia formalmente con data certa, è presente il rischio che subentri un nuovo avente titolo in virtù della pubblicazione delle nuove graduatorie e che, di conseguenza, il contratto si risolva.

In tale ultima circostanza, ci si chiede se un docente che ha sottoscritto un contratto con clausola risolutiva espressa possa accettare un altro incarico, più vantaggioso, stante l’aleatorietà della situazione. La risposta, in analogia rispetto all’orientamento formatosi con riferimento ai contratti FAD sembra essere positiva, ma mancano delle indicazioni certe da parte del ministero.

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