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La possibilità di essere convocati su posto di sostegno in scuole dove non si impartisce la propria classe di concorso

Può il docente di sostegno, abilitato in una disciplina differente da quelle che si insegnano nell’istituzione scolastica in questione, essere convocato per una supplenza? Ad esempio, il docente abilitato nella classe di concorso A-45 (Scienze economico-aziendali) o nella classe di concorso A-46 (Scienze economico-giuridiche), può essere convocato da graduatorie incrociate per posti di sostegno anche in un istituto in cui quella disciplina non viene impartita?

LA SCELTA DELLE SCUOLE
Si tratta di una questione abbastanza controversa che riguarda esclusivamente la scuola secondaria di secondo grado dove alcune classi di concorso si insegnano solamente in alcune istituzioni scolastiche.

In occasione dell’aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia, tramite il modello B, i docenti avevano la possibilità di scegliere, nell’ambito delle 20 istituzioni scolastiche, anche istituti in cui la propria classe di concorso non veniva impartita. Questa scelta poteva apparire ragionevole per due ordini di ragioni:

  • innanzitutto, per quelle classi di concorso in cui non erano presenti nella provincia un numero di scuole sufficienti, l’inserimento in altre scuole in cui attualmente non viene impartita la propria classe di concorso, poteva essere giustificata dalla previsione o dalla speranza di vedere introdotta la disciplina nel curricolo di quella scuola (ad es. attivazione nuovo indirizzo\articolazione\opzione). In questo modo il docente si sarebbe già trovato inserito nella graduatoria della scuola per quella classe di concorso, senza dover attendere il nuovo aggiornamento delle graduatorie.
  • in secondo luogo, l’inserimento di istituzioni scolastiche diverse da quelle in cui si insegna la propria disciplina, poteva giustificarsi per avere la possibilità di essere convocati su posto di sostegno da graduatorie incrociate.

Constatato che era tecnicamente possibile inserire tra le 20 scuole anche istituzioni scolastiche dove non veniva impartita la propria disciplina, resta tuttavia dubbio se i docenti in questione abbiano diritto ad essere convocati su posti di sostegno da graduatorie incrociate anche in tali istituti dove la classe di concorso non fa parte dell’organico dell’autonomia dell’istituto.

LA FAQ DELL’USR VENETO
L’USR Veneto, in riscontro a quesiti relativi alle nomine a tempo determinato da graduatorie di istituto, posti da Istituzioni scolastiche e organizzazioni sindacali, ha fornito delle utili FAQ. Tra queste, la FAQ. n. 7 cerca di affrontare la suddetta questione.

F.A.Q.7 D: Nell’incrocio delle graduatorie finalizzate ai posti di sostegno per docenti non specializzati, i Dirigenti scolastici devono inserire anche i candidati che hanno prodotto domanda per classi di concorso il cui insegnamento non viene impartito nella propria scuola, pur risultando presenti nelle graduatorie (ad esempio, in graduatoria di un ITIS è presente un candidato per l’insegnamento di pianoforte, materia non insegnata in quell’istituto)?

R: L’art. 5 c.1 del D.M.131/2007 prevede che: “il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’art.7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del c.6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al c.3.” Pertanto, se il Dirigente decide di pubblicare anche le graduatorie di insegnamenti non presenti nell’istituto, dovrà utilizzare anche questi per formulare la graduatoria incrociata“.

Secondo la FAQ in questione, nello scorrimento delle graduatorie incrociate (nel caso di supplenze su posti di sostegno) il dirigente scolastico dovrà utilizzare anche le graduatorie di insegnamenti non presenti nell’istituto. Tuttavia, dalla FAQ sembrerebbe facoltà del Dirigente decidere se pubblicare o meno anche le graduatorie degli insegnamenti non impartiti nell’istituto. Se però il DS opta per questa soluzione, dovrà considerare tali graduatorie per le convocazioni incrociate.

DOCENTI SPECIALIZZATI
Non c’è alcun dubbio che i docenti specializzati e inseriti nell’elenco speciale dei docenti specializzati potranno essere convocati in qualsiasi scuola, comprese quelle in cui non si insegna la propria classe di concorso sempre nel limite delle 20 scuole (10 per infanzia e primaria) scelte in occasione dell’aggiornamento\inserimento nelle graduatorie d’istituto.

COMMENTO
La FAQ in questione conferma che è possibile essere convocati da graduatorie incrociate per posti di sostegno anche in istituti in cui non viene impartita la propria classe di concorso o le proprie classi di concorso. Ciò è confermato dalla possibilità consentita dal decreto di aggiornamento delle graduatorie d’istituto di inserire anche tali istituti.

Tuttavia, la FAQ sembra lasciare alla discrezionalità dei singoli Dirigenti Scolastici la scelta se pubblicare o meno le graduatorie degli insegnamenti non impartiti nell’istituto. Riteniamo che quest’aspetto non possa essere lasciato alla discrezionalità dei singoli dirigenti onde evitare inevitabili disparità di trattamento da scuola a scuola. Le scuole dovranno quindi compilare le graduatorie per tutte le classi di concorso in relazione alle domande prodotte e, per le supplenze su posti di sostegno, dovranno incrociare tutte le graduatorie.

FAQ USR VENETO DEL 27 SETTEMBRE 2018

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