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Istanza per le nomine da GPS e precedenza per disabilità personale: corretto il bug del comune

Scadranno oggi alle ore 23:59 (21 Agosto) i termini per la presentazione delle domande per l’attribuzione delle nomine da GPS I fascia finalizzate alle assunzioni (procedura straordinaria prevista dall’art. 59 comma 4 del DL 73/2021) e al conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno.

Finalmente (anche se tardivamente) è stato corretto il bug che non consentiva, ai candidati con disabilità personale inseriti in una provincia diversa da quella in cui risiedono, di indicare il proprio comune di residenza. Ricordiamo, infatti, che, diversamente dalla Legge 104 per assistenza ad altra persona con disabilità, nel caso della disabilità personale il diritto si applica  per qualsiasi istituto scolastico anche se non ricadente all’interno della propria provincia di residenza

Al contrario, nella compilazione della domanda, quando il sistema chiedeva l’indicazione del comune di residenza, tra le scelte apparivano solo i comuni della provincia dove il candidato è inserito nelle GPS e quindi non era possibile inserire il proprio comune di residenza. Di fatto ciò impediva al docente in questione di poter beneficiare della precedenza prevista per legge, laddove la norma invece non prevede affatto questo tipo di limitazione. Peraltro la stessa Circolare annuale sulle supplenze prevede espressamente che “per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica”.

CORRETTO IL BUG
Il bug è stato finalmente corretto. Infatti, limitatamente ai casi della disabilità personale (docente che beneficia dell’art. 21 della Legge 104/1992 e possiede un’invalidità civile pari o superiore al 66% e docente che beneficia dell’art. 33 comma 6 della Legge 104/1992), rappresentati dalle prime due opzioni presenti nell’istanza, il sistema non richiede più l’indicazione del comune di residenza. è possibile dunque indicare il diritto alla precedenza anche nel caso in cui il candidato sia inserito nelle GPS in una provincia diversa da quella di residenza.

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