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In caso di DAD i contratti Covid non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA [Nota Ministeriale]

La Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (c.d. Decreto Agosto) è intervenuta eliminando l’automatica risoluzione contrattuale dei contratti nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.

6-quater. All’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi».

Con tale modifica si elimina l’automatica risoluzione dei contratti, mentre si stabilisce che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale supplente assicura le prestazioni con le modalità di lavoro agile (come avviene per tutto il personale docente). A supporto dell’erogazione di tali prestazioni, le scuole possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa di 10 milioni di euro. 

ELIMINAZIONE DELL’AUTOMATICA RISOLUZIONE ANCHE PER IL PERSONALE ATA
Con la suddetta modifica è stata eliminata l’automatica risoluzione dei contratti COVID tanto per il personale docente che per il personale ATA.
Orbene, qualche preoccupazione aveva destato il messaggio riportato sul sistema SIDI, che avevano disposto, su richiesta della Direzione generale per il personale scolastico, l’eliminazione della clausola risolutiva per i contratti COVID solo in riferimento al personale docente ed educativo.
Con la nota n. 1990 del 5 novembre 2020 viene definitivamente chiarito che i contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.

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