Il completamento orario consiste nella possibilità, da parte di un docente titolare di una supplenza per un numero di ore inferiore rispetto alla cattedra completa, di poter completare l’orario con una o più altre supplenze. Si tratta di una questione che in passato ha dato luogo a numerose controversie.
Il diritto al completamento opera esclusivamente fino al raggiungimento dell’orario di insegnamento previsto per corrispondente personale di ruolo. Ciò significa che, ad esempio, i docenti di scuola secondaria avranno diritto al completamento fino alle 18 ore, i docenti della scuola dell’infanzia fino alle 25 ore e i docenti della scuola primaria fino alle 22 ore.
Il diritto al completamento opera in relazione alle posizioni utili occupate nelle varie graduatorie di supplenza. Ciò significa che, coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per mancanza di posti interi, hanno diritto ad essere riconvocati per ottenere il completamento orario se si trovano in posizione utile nelle graduatorie per essere convocati.
COMPLETAMENTO ORARIO IN UNA SOLA PROVINCIA
Innanzitutto va ricordato che il diritto al completamento orario opera esclusivamente nell’ambito di una sola provincia per cui non è consentito ottenere un completamento di orario in province differenti nemmeno nel caso in cui le convocazioni provengano da graduatorie differenti (es: GAE da una provincia e graduatorie d’istituto\MAD da altra provincia) oppure quando si presti servizio in una scuola statale in una provincia e in una scuola non statale in altra provincia.
COMPLETAMENTO FRA SUPPLENZA CONFERITA DA GAE E SUPPLENZA CONFERITA DA GRADUATORIE D’ISTITUTO
È consentito, invece, il completamento fra supplenze conferite sulla base delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) e supplenze assegnate sulla base delle graduatorie d’istituto. Parimenti deve ritenersi possibile il completamento orario anche fra supplenze conferite tramite MAD (es: il docente ottiene una prima supplenza da MAD per 8 ore e poi una successiva di 10 ore sempre da MAD oppure da graduatorie d’istituto), purché si tratti delle medesima provincia.
Per un approfondimento si veda questo articolo.
Il diritto al completamento orario dei docenti