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GPS/GAE: priorità nella scelta della sede. Quali sono le condizioni per poterne usufruire? [Chiarimenti e Nota Ambito di Napoli]

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Circolare n.  115135 del 25.07.2024 con la quale si forniscono indicazioni per il conferimento delle supplenze da GAE/GPS.

L’ambito territoriale di Napoli ha emanato una nota con la quale si forniscono delle istruzioni operative, specie per quanto concerne la priorità nella scelta della sede per gli aspiranti che usufruiscono della Legge 104/1992.

A CHI SPETTA
Il diritto spetta quindi nell’ordine, nelle seguenti situazioni:

  1. persone disabili (anche non gravi) ma con un grado di invalidità civile superiore ai 2\3 oppure con minorazioni iscritte alle categorie, prima, seconda e terza.
  2. persone disabili in situazione di gravità (art. 33 comma 6), le quali hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
  3. persone che assistono un parente o affine in situazione di gravità ai sensi:
    • dell’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);
    • dell’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).

RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO
Si tratta quindi di un diritto alla priorità nella scelta della sede che spetta nei riguardi dei soli aspiranti utilmente collocati nella stessa graduatoria.

Tale diritto opera esclusivamente se il candidato che presenta tale diritto rientra nelle posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati per le nomine.

Esempio: sono disponibili 30 posti per le assunzioni da ADSS. Se la persona interessata si trova in posizione 30, allora sceglierà per prima rispetto agli altri 29 anche se il suo punteggio è inferiore; se, invece, la persona si trova al 31° posto, non avrà alcuna precedenza (e non verrà nemmeno assunta), semplicemente perché non rientra nel contingente dei nominati.

Di fatto quindi significa che i beneficiari della Legge 104/1992 non possono scavalcare nella possibilità di assunzione, ma solo nella scelta prioritaria della sede.

Tra l’altro, come precisa la stessa circolare supplenze, la priorità nella scelta spetta solo sui posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica (30 giugno o 31 agosto). In pratica la priorità nella scelta della sede non può essere utilizzata per avere posti di maggiore durata giuridica e maggiore consistenza economica.

La circolare supplenze precisa che:

  • per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica,
  • per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

Il possesso di una Legge 104 personale e\o per l’assistenza a persona con disabilità grave possono essere dichiarati ogni anno al momento della presentazione della domanda per il conferimento delle supplenze da GPS/GAE al 30 giugno/31 agosto (c.d. domanda delle 150 preferenze).

CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA LEGGE 104/1992
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.

L’attuale CCNI mobilità e l’OM sulla mobilità prevedono che la precedenza per il figlio che assiste un genitore viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi (è infatti il coniuge del disabile il primo soggetto obbligato per legge all’assistenza salvo non possa occuparsi dell’assistenza per motivi oggettivi, quali motivi di salute e situazioni personali che vanno opportunamente documentate).

2. richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Non è più prevista invece la documentazione relativa al figlio referente unico tenuto conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza.

LA CIRCOLARE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

Ad integrazione della circolare, prot. n. 115135 del 25.07.2024, ai fini del diritto alla priorità di scelta della sede, per gli aspiranti che intendono beneficiare, in turno di nomina, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, o 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si comunica che l’intera documentazione, accertante il possesso dei requisiti, deve essere allegata a sistema in unico file pdf (in mancanza di stampanti scanner fisici, si consiglia di utilizzare le app scanner presenti negli store degli smartphone, evitando di inoltrare foto). La documentazione deve essere completa e leggibile, in caso contrario non si potrà fruire della priorità. 

SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CCNI MOBILITÀ
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. 

DISABILITÀ PERSONALE E INVALIDITA
Gli aspiranti disabili non in situazione di gravità devono includere nel file, la documentazione attestante sia l’handicap (art. 3 c.1 l.104/92), che il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni indicate nell’apposita tabella (art. 21 l. 104/92).

PRECEDENZA PER ASSISTENZA
Per i soggetti che assistono un familiare, la particolare condizione fisica (in situazione di gravità) che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili (punto IV del suindicato contratto integrativo).

NOTA AMBITO DI NAPOLI

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