In questi giorni i vari ambiti territoriali stanno pubblicando gli esiti delle operazioni per il conferimento delle supplenze al 30 giugno / 31 agosto. In molti casi i bollettini pubblicati contengono delle colonne denominate “inserimento con riserva” o “titolo di riserva“.
Cosa significano tali voci? In questo articolo cercheremo di fare chiarezza.
INSERIMENTO CON RISERVA
Può accadere che l’iscrizione in graduatoria da parte di un certo candidato avvenga con “riserva”, cioè non a pieno titolo, ma con una riserva che potrà poi essere sciolta positivamente o negativamente, a seconda dei casi. Ciò può accadere o in forza di un provvedimento giudiziario che dispone l’inserimento del candidato in attesa del giudizio di merito oppure qualora il bando preveda espressamente la possibilità di iscrizione con riserva in presenza di alcune circostanze.
Nel caso delle GPS, l’O.M. 88/2024 prevede espressamente l’iscrizione con riserva dei candidati con titolo estero, sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia purché la domanda di riconoscimento sia stata presentata entro il termine per la presentazione dell’istanza di iscrizione alle GPS.
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.
Quindi, in tutti i casi in cui l’iscrizione è avvenuta con “riserva”, nella colonna “Inserimento con riserva” dovrà essere indicata la dicitura sì. La riserva sarà poi sciolta positivamente o negativamente in base all’evoluzione del procedimento di riconoscimento (nel caso di titolo estero) o del procedimento giudiziario (nel caso di riserva per ricorso pendente).
TITOLO DI RISERVA
La colonna titoli di riserva si riferisce invece ai candidati che possono beneficiare della Legge 68/1999 o di altre riserve di posti.
L’art. 3 di tale legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”. La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie” a cui spettano rispettivamente il 7% e l’1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.
Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l’assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni.
Per un approfondimento sui titoli di riserva si rimanda a questo articolo.
Vi sono poi altre due riserve di posti:
- La riserva (fino al 30% dei posti) per i militari volontari congedati VFP1, VFP4, VFB, Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.
- Infine, da quest’anno vi è anche la riserva di posti (pari al 15%) a favore di coloro che hanno svolto senza demerito il servizio civile universale, istituito con Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (attenzione: la riserva spetta solo per il servizio civile universale e non anche per il servizio civile nazionale).
Mentre la colonna “inserimento\inclusione con riserva” è sempre presente, la colonna titoli di riserva non viene quasi mai pubblicata per questioni di privacy oppure viene oscurata con l’indicazione degli asterischi.
Bisogna quindi fare attenzione al diverso significato delle due diciture e colonne onde evitare errate interpretazioni degli esiti.