É stata pubblicata la circolare sulle operazioni di conferimento delle supplenze per il 2024/25. In merito alla possibilità da parte dei docenti già titolari di contratto a tempo indeterminato, la circolare precisa che:
È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 47 e 70 del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 18 gennaio 2024 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2
Questo significa che anche il personale di ruolo può partecipare alla procedura di attribuzione delle supplenze da GPS al 30 giugno / 31 agosto sfruttando l’art. 47 CCNL (per il personale docente) e l’art. 70 CCNL (per il personale ATA).
Tale possibilità riguarda anche l’accettazione di supplenza da GPS I fascia su sostegno finalizzata al ruolo (all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44).
Ciò nei limiti nei limiti previsti dagli articoli 47 e 70 del nuovo CNNL comparto scuola sottoscritto il 18 gennaio 2024.
Ebbene, il nuovo art. 47 dispone che:
il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico (31 agosto) o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.
Pertanto, rispetto al testo precedente, viene prevista la possibilità di accettare una supplenza annuale (30 giugno\31 agosto), non solo per altra classe di concorso o grado (possibilità già prevista) ma anche per altra tipologia di posto (es: docente titolare su posto comune che accetta supplenza su posto di sostegno nello stesso grado\ordine di scuola).
Altra novità da considerare rispetto allo scorso anno è che la possibilità di accettare supplenze è limitata ai soli posti interi (e non più anche agli spezzoni).
Inoltre, la circolare supplenza precisa che:
il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato”.
Pertanto non possono usufruire degli art. 47 e 70:
- I docenti neoimmessi in ruolo nel 2024/2025
- I docenti immessi in ruolo negli anni precedenti che, avendo differito l’anno di prova, sono tenuti nel 2024/2025 a svolgere l’anno di formazione e prova.
- Coloro che per il 2024/2025 hanno ottenuto un passaggio di grado\ordine di scuola e pertanto sono tenuti nuovamente a svolgere l’anno di formazione e prova.