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Ferie supplenti: dopo 3 anni di servizio spettano 32 giorni di ferie riproporzionati in base ai giorni di effettivo servizio

In merito alle ferie, la disciplina vigente prevede un diverso trattamento a seconda del tipo di contratto. In sintesi: 

  • I docenti con contratto a tempo indeterminato con un’anzianità di servizio (anche di preruolo) almeno pari a 3 anni hanno diritto a fruire a 32 giorni di ferie più 4 giorni di festività soppresse;
  • I docenti con contratto a tempo indeterminato con un’anzianità di servizio (anche di preruolo) inferiore a 3 anni hanno diritto a fruire a 30 giorni di ferie più 4 giorni di festività soppresse;
  • Ai docenti con supplenza annuale al 31 agosto si applica la medesima disciplina prevista per i docenti di ruolo.
  • Per i docenti con supplenza breve o con supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), le ferie e le festività soppresse devono essere riproporzionate al servizio prestato.

COME SI CONTEGGIANO LE FERIE
L’art. 19 del CCNL, le ferie sono proporzionali al servizio prestato. Poiché le ferie per un docente di ruolo di regola sono pari a 32 giorni l’anno (o 30 giorni se il docente non ha ancora maturato 3 anni di anzianità di servizio), allora la formula per calcolare le ferie dei docenti a tempo determinato in servizio su una supplenza breve o fino al 30 giugno, è la seguente:

360 : 32 = N° dei giorni di servizio : XX (Ferie) = 32 * n° giorni di servizio / 360 [Circa 2,666 giorni per ogni 30 giorni di servizio]

Il numero di giorni di servizio devono essere commisurati al numero di giorni inclusi nel contratto mentre non rileva il numero di ore di servizio settimanale\mensili (nel computo dei giorni di servizio sono però esclusi i giorni non retribuiti quali i permessi per motivi personali, l’aspettativa per famiglia, etc.). Quindi anche quando la supplenza riguardi uno spezzone orario, si deve prendere in considerazione la durata del contratto. Diverso è invece il caso del docente in regime di part-time verticale.

30 O 32 GIORNI?
Con la nota n. 13650 del 18 dicembre 2013 è stato chiarito che in base al combinato disposto dell’art. 13 commi 3 e 4 e dell’art. 19 del CCNL, anche al personale a tempo determinato, dopo 3 anni di servizio spetano comunque 32 giorni lavorativi di ferie (monte ore che va evidentemente riproporzionato ai giorni di effettivo servizio nel caso di supplenza temporanea o al 30 giugno).

La stessa nota precisa che ai fini della validità dell’anno si fa riferimento alle norme previste per la ricostruzione di carriera. Di conseguenza si considera annualità o il servizio svolto nell’anno scolastico per almeno 180 giorni, anche non continuativi oppure il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.

Per un approfondimento sulle modalità di fruizione delle ferie si vedano i seguenti articoli:
Le ferie per i docenti con contratto tempo determinato
Le ferie e le festività soppresse dei docenti di ruolo

nota n. 13650 del 18 dicembre 2013

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