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Esami di riparazione e giudizio sospeso: spetta al supplente la nomina

VERIFICHE FINALI E INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO
Secondo l’OM. 5 novembre 2007, n. 92 per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.


VERIFICHE FINALI
Dopo lo svolgimento delle attività di recupero si effettuano le verifiche finali. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento (31 agosto). In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

COMPETENZA ALLA VERIFICA DEGLI ESITI
La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese.

Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate.

Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente. In tal caso la nomina dovrà riguardare sia la somministrazione delle verifiche che le attività di scrutinio finale.

Pertanto, in prima istanza, va garantita la medesima composizione del consiglio di classe che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Solo quando si verifica, per motivi legittimi e documentati, l’assenza di un docente, si procede alla sostituzione come avviene negli scrutini ordinari.

NOMINA DEL SUPPLENTE
La nota n. 10327/2008 indica che:

Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di II grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione”.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio svolto per lo svolgimento degli esami di riparazione si considera a tutti gli effetti effettivo servizio.

OM. 5 novembre 2007, n. 92

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