I docenti neoimmessi in ruolo nell’anno scolastico 2026/2027 e tenuti allo svolgimento del periodo di formazione e prova non possono accettare incarichi a tempo determinato.
Il divieto è espressamente previsto dal Decreto ministeriale n. 136 del 10 luglio 2026, contenente le disposizioni sulle immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027, ed è coerente con le indicazioni contenute nella circolare ministeriale sulle supplenze.
COSA PREVEDE IL DECRETO SULLE IMMISSIONI IN RUOLO
L’articolo 3, comma 4, del DM n. 136/2026 dispone che gli aventi titolo all’immissione in ruolo assumano servizio nella sede assegnata per lo svolgimento del periodo di formazione e prova previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 59/2017.
La disposizione precisa espressamente:
«I docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova non possono accettare il conferimento di nomine a tempo determinato».
Il divieto non deriva, quindi, da una semplice interpretazione amministrativa, ma è previsto direttamente dal decreto che disciplina le assunzioni per l’anno scolastico 2026/2027.
Pertanto, il docente che viene immesso in ruolo dal 1° settembre 2026 e che deve svolgere il periodo di formazione e prova non può lasciare temporaneamente il posto di ruolo per accettare una supplenza ai sensi dell’art. 47 del CCNL.
ACCETTAZIONE DELLA SEDE E IMPOSSIBILITÀ DI OTTENERE SUPPLENZE
A questa previsione si aggiunge quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.
I docenti destinatari di una nomina in ruolo devono accettare espressamente o rinunciare alla sede scolastica assegnata entro cinque giorni. La mancata accettazione nei termini è considerata rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico e la cancellazione dalla graduatoria dalla quale la nomina è stata conferita.
L’accettazione della sede scolastica comporta inoltre:
- l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato;
- l’impossibilità di ottenere qualsiasi tipologia di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.
Pertanto, una volta accettata la sede di ruolo, il docente non può successivamente scegliere una supplenza da GAE, GPS o graduatorie d’istituto per l’anno scolastico 2026/2027.
IL DIVIETO NON RIGUARDA SOLTANTO I NEOIMMESSI DEL 2026/2027
Sebbene la questione riguardi principalmente i docenti neoimmessi in ruolo, il decreto utilizza una formulazione più ampia: il divieto interessa tutti i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova.
Sono quindi interessati:
- i docenti neoimmessi in ruolo dal 1° settembre 2026 che devono ancora svolgere il periodo di formazione e prova;
- i docenti assunti negli anni precedenti che abbiano rinviato l’anno di prova;
- i docenti tenuti a ripetere il percorso a seguito di una valutazione negativa.
Il criterio decisivo non è, dunque, esclusivamente la data dell’immissione in ruolo, ma il fatto che il docente debba ancora svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova.
LA CIRCOLARE SULLE SUPPLENZE CONFERMA IL SUPERAMENTO DELL’ANNO DI PROVA
Il punto è ribadito dalla circolare ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026, contenente le istruzioni operative sulle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027, la quale fa riferimento ai docenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano già superato il periodo di prova.
Soltanto questi ultimi possono partecipare, nel rispetto delle altre condizioni, alla procedura per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 47 del CCNL.
La circolare precisa inoltre che il personale di ruolo deve indicare nella domanda esclusivamente posti interi e che non può ottenere una supplenza sulla stessa classe di concorso o sulla stessa tipologia di posto di titolarità.
DAL VECCHIO ARTICOLO 36 AL NUOVO ARTICOLO 47
Il precedente articolo faceva riferimento all’articolo 36 del CCNL del 29 novembre 2007. Tale disposizione è stata sostituita dall’articolo 47 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024.
Il nuovo articolo 47 stabilisce che il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, un rapporto di lavoro a tempo determinato:
- su posto intero;
- in un diverso ordine o grado d’istruzione;
- per un’altra tipologia di posto;
- per un’altra classe di concorso;
- con scadenza al 31 agosto oppure al 30 giugno.
Durante il rapporto a tempo determinato il docente mantiene, senza assegni e complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede di ruolo.
L’ARTICOLO 47 NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO DURANTE L’ANNO DI PROVA
La possibilità prevista dall’articolo 47 riguarda quindi i docenti già di ruolo che abbiano superato il periodo di formazione e prova.
Il neoimmesso tenuto a svolgere l’anno di prova non può utilizzare questa disposizione per accettare una supplenza su un’altra classe di concorso, su sostegno oppure in un diverso grado di scuola.
La facoltà potrà essere esercitata, nel rispetto delle condizioni contrattuali, a partire da un successivo anno scolastico, una volta superato il periodo di formazione e prova e purché non sussistano ulteriori vincoli derivanti dalla specifica procedura di assunzione.
LA SUPPLENZA DEVE COMUNQUE ESSERE SU POSTO INTERO
Anche dopo il superamento dell’anno di prova, il docente di ruolo non può accettare un semplice spezzone orario.
L’articolo 47 consente esclusivamente l’accettazione di un posto intero al 30 giugno o al 31 agosto. Può essere accettato anche un posto orario costituito dall’aggregazione di più spezzoni, eventualmente distribuiti tra diverse scuole, purché l’aggregazione raggiunga l’orario obbligatorio previsto per il relativo grado d’istruzione.
Non è invece possibile accettare un posto a orario non intero facendo successivamente valere il diritto al completamento.
IL VINCOLO PER GLI ASSUNTI DA GPS PRIMA FASCIA SOSTEGNO
Un’ulteriore limitazione riguarda i docenti assunti su posto di sostegno attraverso le procedure straordinarie finalizzate al ruolo disciplinate:
- dal DM n. 119/2023;
- dal DM n. 111/2024;
- dal DM n. 58/2026.
Questi docenti possono ricoprire incarichi a tempo determinato in un altro ruolo o in un’altra classe di concorso soltanto dopo avere svolto tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica presso la quale hanno effettuato il percorso annuale di formazione e prova.
Per tali docenti, pertanto, non è sufficiente avere superato l’anno di prova: occorre anche verificare il rispetto dello specifico vincolo triennale.
IN CONCLUSIONE
Per l’anno scolastico 2026/2027, il docente neoimmesso in ruolo che deve svolgere il periodo di formazione e prova:
- deve assumere servizio nella sede assegnata;
- non può accettare supplenze al 30 giugno o al 31 agosto utilizzando l’art. 47 del CCNL;
- dopo l’accettazione della sede non può ottenere altre nomine a tempo determinato per il medesimo anno scolastico.
La possibilità di accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 47 potrà essere valutata soltanto dopo il superamento del periodo di formazione e prova e nel rispetto degli eventuali ulteriori vincoli previsti dalla procedura di assunzione.
VEDI IL DM 136 DEL 10 LUGLIO 2026
