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Docenti di ruolo: quando è possibile accettare supplenza su altro grado/classe di concorso/sostegno [Chiarimenti]

L’art. 36 del CCNL permette ai docenti già in ruolo di:

accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorsopurché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.

Come precisato dalla norma è possibile accettare supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola annuali (30 giugno o 31 agosto). Infatti, l’ARAN ha precisato con nota. 386 del 26 febbraio 2004 che non rileva il fatto che il posto sia semplicemente disponibile (30 giugno) o sia vacante e disponibile (31 agosto). Lo scopo, infatti, è quello di tutelare la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo organizzativo e didattico.

La norma non fa riferimento ad alcun orario minimo. Ne consegue che sarà possibile accettare anche una supplenza con una cattedra ad orario ridotta, fatto salvo il diritto al completamento.

La supplenza può riguardare anche una provincia diversa rispetto a quella di titolarità o di servizio.

È necessario naturalmente che i docenti in questione siano iscritti nelle graduatorie per le supplenze per classi di concorso diverse da quella in cui si è stati immissione in ruolo. 
La decisione di accettare o meno la supplenza compete esclusivamente al docente, essendo sottratta a qualsiasi discrezionalità amministrativa del dirigente della scuola di titolarità.

Dal punto di vista operativo, il docente dopo aver accettato la supplenza dovrà comunicarla alla scuola di titolarità che procederà al collocamento in aspettativa per incarico su altro ruolo o classe di concorso per l’anno scolastico in questione.

La norma in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle scuole Statali anche in ragione della vigenza delle norme sull’incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

IL DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE
La suddetta norma, prevista dal CCNL comparto scuola, deve però fare i conti con altre due norme introdotte con il Decreto Legge 126/2019 convertito nella Legge 159/2019.

La prima è prevista dall’art. 399 comma 3 bis del Testo Unico 297/1994 secondo cui:

L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.

Pertanto, all’atto della conferma in ruolo il docente viene depennato da tutte le graduatorie, comprese quelle da cui si attinge per le supplenze, ad eccezione di quelle dei concorsi ordinari. Ciò quindi rende di fatto inapplicabile per i neoimmessi in ruolo quanto previsto dall’art. 36 CCNL tranne che per il primo anno di immissione in ruolo. Infatti, come precisato dal Ministero, la cancellazione delle graduatorie deve operare, non all’atto del decreto di conferma in ruolo, ma con decorrenza dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo. 

VINCOLO TRIENNALE
L’art. 1 comma 17-octies del Decreto Legge 126/2019 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, ha introdotto il c.d. “vincolo quinquennale su scuola” (recentemente ridotto a tre anni dal decreto n. 73 del 25 maggio 2021), inderogabile in sede contrattuale. La norma prevede inoltre l’inderogabilità del vincolo da parte dei contratti collettivi nazionali negoziati con le organizzazioni sindacali.

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo 3 anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”.

In base a tale norma, a decorrere dall’a.s. 2020/21, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi a tempo determinato (ai sensi dell’articolo 36 CCNL), dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, di cui uno di prova. 

Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo antecedentemente al termine all’anno scolastico 2020/2021. Pertanto i nuovi vincoli non si applicano ai docenti immessi in ruolo precedentemente all’anno scolastico 2020/2021 che potranno eventualmente usufruire di quanto previsto dall’art. 36 del CNNL.

l legislatore ha però successivamente affievolito il suddetto limite triennale, limitandolo, esclusivamente, al divieto di presentare domanda di trasferimento, di passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale e di assegnazione provvisoria ed utilizzazione interprovinciale. Il docente può invece accettare incarico a tempo determinato anche in altra provincia. 

PER QUALE CLASSE DI CONCORSO?
L’art. 36 CCNL può essere utilizzato solo se la supplenza proviene per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola

Nel caso di supplenza senza titolo su posto di sostegno, come precisa l’USR Piemonte con la nota n. 12385 del 24 agosto 2022, se il conferimento deriva da graduatorie incrociate, si potrà usufruire dell’art. 36 CCNL solo nel caso in cui la classe di concorso della supplenza sia diversa da quella di immissione in ruolo.

A titolo esemplificativo si riporta la casistica di una docente di ruolo sulla classe di concorso A001 che risulta inserita nelle GPS (I o II fascia) anche per la classe di concorso A060. In tal caso:

  • non potrà accettare supplenza per la classe di concorso A001
  • non potrà, in base all’art. 36 CCNL, accettare supplenza da graduatorie incrociate per la classe di concorso A001
  • potrà,  in base all’art. 36 CCNL, accettare supplenza da graduatorie incrociate per la classe di concorso A060
  • potrà, in base all’art. 36 CCNL, accettare supplenza da graduatorie specifica di sostegno (GPS I o II fascia sostegno).

VEDI LA NOTA USR PIEMONTE

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