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Docenti di ruolo e supplenze da GAE e GPS: chi può accettare gli incarichi, vincoli e condizioni [Chiarimenti]

L’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 introduce l’aggregazione territoriale degli spezzoni residui per la costituzione di posti orario. Vediamo come vengono formati e come sono trattati nella procedura Informatizzazione Nomine Supplenze.

L’istanza può essere presentata su POLIS – Istanze Online dalle ore 14:00 del 16 luglio 2026 alle ore 14:00 del 29 luglio 2026.

DOCENTI DI RUOLO E SUPPLENZE DA GAE E GPS

Anche i docenti di ruolo possono partecipare alla procedura per il conferimento delle supplenze da GAE e GPS, ma esclusivamente alle condizioni previste dall’articolo 47 del CCNL.

In particolare, il personale di ruolo deve indicare nella domanda soltanto posti interi. Non può quindi accettare semplici spezzoni o posti a orario non intero.

L’articolo 47 del CCNL del 18 gennaio 2024, relativo ai contratti a tempo determinato per il personale in servizio, ha abrogato il precedente articolo 36 del CCNL del 29 novembre 2007 e dispone che:

il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto interoin un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico(31 agosto)o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.

L’accettazione dell’incarico comporta la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita per una durata non inferiore a quella del contratto conferito.

COSA PREVEDE L’ARTICOLO 47

Rispetto alla precedente disciplina, occorre evidenziare due aspetti.

Il primo riguarda l’orario dell’incarico. Il docente di ruolo può accettare una supplenza annuale al 31 agosto oppure una supplenza fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno solamente su posto intero.

Non è quindi possibile accettare un posto a orario non intero o un semplice spezzone.

Può invece essere accettato un posto orario intero, anche quando è costituito dall’aggregazione di spezzoni distribuiti tra più istituzioni scolastiche, purché l’aggregazione raggiunga l’orario obbligatorio previsto per il relativo grado di scuola.

Il Ministero distingue infatti il posto orario intero, trattato come incarico fino al termine delle attività didattiche, dal posto orario non intero, trattato come spezzone.

Il secondo aspetto riguarda l’insegnamento per il quale può essere accettata la supplenza.

Il docente di ruolo può ottenere l’incarico:

  • in un diverso ordine o grado d’istruzione;
  • per un’altra classe di concorso;
  • per un’altra tipologia di posto.

Quest’ultima possibilità consente, ad esempio, a un docente titolare su posto comune di accettare una supplenza su posto di sostegno nello stesso ordine o grado di scuola, purché abbia titolo a ricevere la nomina sulla base della graduatoria in cui è inserito.

IL CASO DEI DOCENTI TITOLARI SU SOSTEGNO

Per quanto riguarda i posti di sostegno, il vincolo amministrativo opera con riferimento al posto di sostegno nel suo complesso, senza distinguere tra le diverse tipologie eventualmente presenti nel sistema.

Pertanto, il docente titolare su posto di sostegno non può essere destinatario, ai sensi dell’articolo 47, di una supplenza su un’altra tipologia di posto di sostegno appartenente al medesimo grado d’istruzione.

Ciò vale anche se la piattaforma non impedisce materialmente di inserire tali preferenze nella domanda.

CHI NON PUÒ USUFRUIRE DELL’ARTICOLO 47

Non possono partecipare alla procedura ai sensi dell’articolo 47 i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di formazione e prova.

Sono quindi esclusi:

  • i docenti neoimmessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2026;
  • i docenti immessi in ruolo negli anni precedenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano ancora superato il periodo di formazione e prova.

Per l’anno scolastico 2026/2027 possono quindi partecipare i docenti già di ruolo che abbiano superato il periodo di prova e la cui immissione in ruolo decorra dal 1° settembre 2025 o da una data precedente.

DOCENTI ASSUNTI DA GPS PRIMA FASCIA SOSTEGNO

Una specifica limitazione riguarda i docenti assunti su posto di sostegno mediante la procedura straordinaria da GPS prima fascia finalizzata al ruolo.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 44/2023, convertito dalla legge n. 74/2023, tali docenti possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in un altro ruolo o in un’altra classe di concorso soltanto dopo aver svolto tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica presso la quale hanno effettuato il percorso annuale di formazione e prova.

Restano salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

DOCENTI DESTINATARI DI NOMINA FINALIZZATA AL RUOLO

Non possono usufruire dell’articolo 47 del CCNL neppure i docenti non di ruolo che, per l’anno scolastico 2026/2027, ottengano una nomina da GPS prima fascia sostegno finalizzata alla successiva immissione in ruolo.

La procedura prevede infatti, per l’anno scolastico 2026/2027, la stipula di un contratto a tempo determinato. Soltanto dopo il superamento del percorso annuale di formazione e prova e della prevista prova finale il docente viene immesso in ruolo con decorrenza giuridica stabilita dalla normativa.

Durante l’anno scolastico 2026/2027, pertanto, il docente mantiene formalmente lo status di personale a tempo determinato e non può avvalersi dell’articolo 47 del CCNL per accettare un’altra supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

L’articolo 47, infatti, trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e consente a quest’ultimo di accettare, alle condizioni previste, un incarico a tempo determinato mantenendo senza assegni la titolarità della sede.

Il docente che abbia ottenuto una nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo non può quindi conservare tale incarico e, contemporaneamente o successivamente, accettare un’altra supplenza ordinaria facendo ricorso all’articolo 47.

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