Homenormativa scolasticaDocenti di ruolo e supplenza art. 47 CCNL: si considera nel "triennio"...

Docenti di ruolo e supplenza art. 47 CCNL: si considera nel “triennio” del vincolo [Chiarimenti]

L’art. 47 (per il personale docente) e l’art. 70 (per il personale ATA) relativi al CCNL 2019-2021 consentono al personale di ruolo di accettare incarichi di supplenza purché siano di durata al 30 giugno o al 31 agosto.

In particolare si prevede che:

il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico (31 agosto) o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.

Pertanto, rispetto al precedente contratto, viene prevista la possibilità di accettare una supplenza annuale (30 giugno\31 agosto), non solo per altra classe di concorso o grado (possibilità già prevista) ma anche per altra tipologia di posto (es: docente titolare su posto comune che accetta supplenza su posto di sostegno nello stesso grado\ordine di scuola).

SUPPLENZE SU POSTO INTERO 
Il nuovo testo prevede la possibilità per il personale docente di ruolo, di accettare supplenza (al 30 giugno\31 agosto) solo su posti interi.

Diversamente dal precedente contratto quindi non è più possibile per i docenti di ruolo, accettare supplenze su posti non interi (spezzoni).

CHI NON PUÒ USUFRUIRNE
Ricordiamo inoltre che non possono usufruire di questa possibilità:

  • I neoimmessi in ruolo a tempo indeterminato da Graduatoria di Merito concorsuale o da GAE, in quanto i soggetto non possono usufruire di tale possibilità coloro che sono tenuti allo svolgimento dell’anno di formazione e prova.
  • Docenti destinatari di nomina a tempo determinato a GPS I fascia su posto sostegno con nomina finalizzata al reclutamento poiché tali soggetti possono ricoprire incarichi a tempo determinato soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove è stato svolto il percorso annuale di formazione e prova (in tal senso una deroga è stata introdotta per le assegnazioni provvisorie/utilizzazioni, ma nessuna deroga è stata disposta per le supplenze). Vedi qui la nota MIM.

L’ANNO SVOLTO A TEMPO DETERMINATO SI CONSIDERA NEL VINCOLO?
Il CCNL Mobilità (art. 2 comma 3) precisa che ai fini del calcolo del “triennio” del c.d. “vincolo triennale” vengono considerati tra l’altro anche gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova.

Quindi, l’anno di servizio prestato a tempo determinato viene considerato ai fini del computo del triennio.

VEDI IL CCNI MOBILITÀ

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