Secondo l’art. 19 del CCNL, le ferie sono proporzionali al servizio prestato. Il personale docente e ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato ha diritto:
- a 30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
- a 32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.
Per “anzianità di servizio” si intende un servizio a qualunque titolo prestato (per cui nei tre anni vengono considerati tutti i servizi svolti a tempo determinato sia come docente che ATA).
Per calcolare le ferie dei docenti con contratto a tempo determinato occorre dunque effettuare una proporzione:
360 : 30/32 = N° dei giorni di servizio : XX (Ferie) = 30/32 * n° giorni di servizio / 360 [Circa 2,666 giorni per ogni 30 giorni di servizio]”.
Il numero di giorni di servizio devono essere commisurati al numero di giorni inclusi nel contratto mentre non rileva il numero di ore di servizio settimanale\mensili (nel computo dei giorni di servizio sono però esclusi i giorni non retribuiti quali i permessi per motivi personali, l’aspettativa per famiglia, etc.).
Quindi anche quando la supplenza riguardi uno spezzone orario, si deve prendere in considerazione la durata del contratto. Diverso è invece il caso del docente in regime di part-time verticale. www.obiettivoscuola.it
FERIE DURANTE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Il personale docente fruisce le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
I giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre naturalmente a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali sospensioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative). Le ferie vanno quindi obbligatoriamente fruite in tali periodi.
FERIE DURANTE LA PARTE RIMANENTE DELL’ANNO
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, a condizione che tali ferie siano state maturate e subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. www.obiettivoscuola.it
LA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE
In caso di mancata fruizione, totale o parziale, la possibilità di liquidazione delle ferie non godute da parte del personale supplente, è stata fortemente limitata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che, all’art. 5, comma 8, che prevede:
la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Pertanto, le ferie possono essere monetizzate solamente nella misura pari alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (i giorni di sospensione delle attività didattiche, a prescindere dal fatto che siano state effettivamente fruite o meno) nonché sottraendo anche i giorni che sono stati effettivamente fruiti durante lo svolgimento delle attività didattiche.
Ne deriva che nel calcolo dei giorni da liquidare ai supplenti brevi o a quelli con contratto al 30 giugno vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche, indipendentemente dal fatto che il docente abbia o meno richiesto di fruirne.
In sostanza, la scuola deve detrarre dal monte ferie maturato e spettante al docente tutti i giorni di
sospensione delle lezioni (periodi di Natale e Pasqua e periodo dal termine delle lezioni al 30/6, con esclusione dei giorni in cui il docente è stato impegnato in attività valutative o collegiali o che nei quali non abbia potuto fruire delle ferie per altre ragioni, per esempio la malattia) e ovviamente il periodo di ferie eventualmente già fruito dal docente. Ciò che rimane va monetizzato.
È utile precisare che tale calcolo (sottrazione dei giorni in cui è possibile fruire delle ferie dal totale delle ferie maturate e non fruite) va effettuato dalla scuola solo al termine del contratto ovvero nel momento in cui le ferie andrebbero monetizzate.
Ai fini dell’eventuale monetizzazione delle ferie residue si prendono in considerazione i casi in cui il mancato godimento delle ferie sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio o in tutti i casi in cui la mancata fruizione non è imputabile o riconducibile al dipendente (assenze per malattia e infortunio, congedo obbligatorio di maternità ecc. fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni o comunque durante tutti i periodi in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie).
Con la nota congiunta n. 1 inserita nel nuovo Contratto Nazionale 2016-18, è stato infatti chiarito che la monetizzazione potrà comunque avvenire se il mancato godimento delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente (es. decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta, malattia, congedo di maternità).
DOCENTI CON SUPPLENZA AL 31 AGOSTO
Come si evince chiaramente, tale procedura (conteggio dei periodi di sospensione delle lezioni ed eventuale monetizzazione delle ferie residue) non riguarda né i docenti di ruolo, né tanto meno i docenti con contratto al 31/8 il cui trattamento delle ferie è equivalente a quello dei docenti di ruolo.
Ciò perché tali docenti hanno la possibilità, a differenza dei supplenti brevi o contratto al 30/6, di fruire delle ferie anche nei mesi di luglio e agosto.
Per tali docenti, di ruolo o non di ruolo, vi è la possibilità (ma non l’obbligo) di richiedere un periodo di ferie non solo durante la interruzione delle attività didattica (luglio e agosto), qualora naturalmente il contratto includa tali mesi, ma anche durante la sospensione delle lezioni (es. periodo di Natale e Pasqua).