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Docente in servizio su spezzone: fino a quante ore è possibile accettare? È possibile il frazionamento di una cattedra intera? [Chiarimenti]

Un docente in servizio su uno spezzone di 6 ore nella scuola secondaria, ci chiede se è possibile accettare una supplenza di 18 ore, arrivando così a 24 ore.

Esaminiamo la normativa vigente.

COS’É IL COMPLETAMENTO ORARIO
Il completamento orario consiste nella possibilità, da parte di un docente a cui è stata confeerita una supplenza a orario non intero (uno spezzone), di poter completare l’orario con una o più altre supplenze.

FINO A QUANTE ORE É POSSIBILE ACCETTARE?
Come dispone chiaramente l’OM 112/2022, il completamento può realizzarsi fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Ciò significa che:

  • i docenti della scuola secondaria avranno diritto al completamento fino alle 18 ore
  • i docenti della scuola dell’infanzia fino alle 25 ore.
  • i docenti della scuola primaria fino alle 24 ore.

Pertanto il docente di scuola secondaria già in servizio su uno spezzone di 8 ore non potrà accettare e completare con una supplenza di 18 ore perché in questo modo sforerebbe il limite dell’orario obbligatorio previsto (18 ore nella scuola secondaria).

Attenzione: spesso si fa confusione con la possibilità di poter accettare degli “spezzoni” pari o inferiori a 6 ore disponibili nella stessa scuola di servizio, arrivando in questo modo a 24 ore. Si tratta in questo caso di una fattispecie molto diversa in quanto trattasi di spezzoni presenti nella scuola in cui si è già in servizio.

Tale norma presente nell’art. 3 comma 2 OM 112/2022, viene ribadita anche dalla Circolare Supplenze 2023\2024, trova applicazione solo per la scuola secondaria. Peraltro, l’OM 112/2022, diversamente dalla precedente OM 60/2020, richiede si riferisceai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento.

In altri termini:

  • Si può accettare una nuova supplenza da graduatorie fino all’orario obbligatorio (18 ore nella scuola secondaria)
  • Si può eventualmente dopo, accettare eventuali spezzoni che si rendano disponibili nella scuola di sevizio, pari o inferiori a 6 ore, arrivando in questo modo a 24 ore. 

IL FRAZIONAMENTO DI UNA CATTEDRA INTERA
L’O.M. 60/2020 che disciplinava il conferimento delle supplenze per il biennio 2020/2022 prevedeva la possibilità di realizzare il completamento anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. 

La nuova ordinanza ministeriale 112/2022, al contrario, non contempla tale possibilità. Anzi, nelle premesse all’Ordinanza si legge che:

si ritiene di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all’articolo 12, comma 12, e all’articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari”.

La circolare supplenze 2022\2024 pertanto non prevede più la possibilità del frazionamento di una cattedra intera per permettere il completamento orario, né da GPS/GAE né da graduatorie d’istituto.

COMPLETAMENTO SOLO NELLO STESSO ORDINE DI SCUOLA
La stessa ordinanza precisa che:

Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di  lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

Ciò significa che non sarà possibile un completamento orario fra ordini di scuola differenti (es. primaria e infanzia oppure primaria e scuola secondaria). Ciò in quanto nei diversi ordini di scuola l’orario di insegnamento previsto è differente (25 ore nell’infanzia, 22 nella primaria e 18 nella secondaria).

Invece, per quanto riguarda i docenti della scuola secondaria sarà possibile ottenere il completamento anche su diverse classi di concorso anche se appartenenti ai diversi gradi della scuola secondaria (I e II grado). Ad esempio, sarà possibile insegnare sulla CDC A012 per 10 ore (Disciplina letteraria negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e contemporaneamente insegnare sulla CDC A022 per ulteriori 8 ore (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado).


VEDI L’OM 112/2022

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