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Contratti covid: indicazioni per la proroga dei contratti principali e per le eventuali sostituzioni

L’art. 36 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha modificato quanto previsto dall’art. 1, comma 326, della Legge 234/2021, prevedendo uno stanziamento ulteriore di 170 milioni di euro per il 2022, al fine di consentire la proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021 (c.d. “Contratti COVID”) fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022

La nuova formulazione dell’articolo 1, comma 326, della Legge 234/2021 è la seguente:

“[…] Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo […]”.

Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 373 del 24/03/2022, ha comunicato la ripartizione spettante a ciascun Ufficio Scolastico Regionale dello stanziamento previsto dall’art. 36 del D.L. n. 21/2022, precisando che tale ripartizione è stata effettuata sulla base dei contratti effettivamente stipulati fino a marzo 2022 dalle istituzioni scolastiche, della spesa calcolata da NoiPA alla medesima data e delle risorse residue rispetto all’assegnazione prevista dall’art. 1, comma 326, della Legge 234/2021.

Proroga contratti principali
Ciò premesso, si comunica che le istituzioni scolastiche, ad eccezione per la scuola dell’infanzia, potranno procedere alla proroga dei suddetti contratti fino alla data del 08/06/2022 quale termine delle lezioni per l’a.s. 2021/2022.

Gli uffici scolastici valuteranno successivamente, sulla base delle risorse residue, la possibilità di estendere la durata dei contratti di proroga al 15 giugno 2022.

Per le scuole dell’infanzia, il cui termine delle lezioni è previsto per il 30 giugno, si evidenzia che possono essere prorogati fino a tale data, esclusivamente i contratti relativi al personale docente.

Si ribadisce che le risorse in oggetto sono finalizzate esclusivamente alla proroga dei contratti in essere, sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e prorogati fino al 31 marzo 2022. Non sono ammesse stipule di nuovi contratti, fatta eccezione per i casi di cui il personale destinatario della proposta di proroga abbia manifestato la propria indisponibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro. In tal caso è infatti consentita la possibilità di conferire il medesimo incarico ad un soggetto diverso, secondo le regole e con la predetta scadenza previste dalla normativa vigente.

Sostituzioni
Come indicato nella citata nota ministeriale n. 373/2022, una parte delle risorse stanziate è stata resa indisponibile a livello regionale, per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni.

Le suddette sostituzioni, ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 274 del 2 settembre 2021, potranno essere attivate, sin dal primo giorno di assenza, esclusivamente nel caso in cui non si sia potuto fare ricorso, in via prioritaria, al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo.

È assolutamente vietato far gravare sui fondi destinati alle sostituzioni, in caso di assenza del personale contrattualizzato ex D.L. 73/2021, i costi per i contratti di sostituzione per le assenze del personale di ruolo o di quello a tempo determinato ordinario.
A tal riguardo si ricorda che, per la registrazione dei contratti per la sostituzione del personale in oggetto, dovranno essere utilizzate le causali N01, N15, N26.

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