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Contratti COVID e conferimento incarico a soggetti diversi in caso di rinuncia alla proroga del titolare [FAQ e nota USR Piemonte]

L’USR Piemonte ha emanato la nota n. 604 del 13 gennaio 2022 con la quale si forniscono chiarimenti sulla proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del D.L. 73/2021, con scadenza entro il 30 dicembre 2021 (c.d. contratti COVID), con particolare riferimento al caso in cui il supplente rinunci alla proroga.

Nella nota, al fine di garantire le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, nei limiti di spesa assicurati dalla legge di stabilità per il 2022, si riporta, il testo della risposta alla FAQ n. F000423, pubblicata sull’Help-Desk amministrativo-contabile del Ministero dell’Istruzione

La FAQ si riferisce unicamente al caso in cui il destinatario della proroga del contratto a tempo determinato, sottoscritto ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del D.L. 73/2021, abbia manifestato la propria indisponibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 31 marzo 2022 e chiarisce che in questa ipotesi l’istituzione scolastica possa conferire il medesimo incarico ad un soggetto diverso, secondo le regole e con la predetta scadenza previste dalla normativa vigente.

F000423 – L’Istituzione scolastica dispone di contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del D.L. 73/2021, con scadenza entro il 30 dicembre 2021. Alla luce di quanto previsto nella Legge di Bilancio, è possibile conferire un incarico temporaneo, ai sensi del medesimo articolo, in sostituzione di un contratto a terminato il 30 dicembre 2021 e non prorogato per motivi di rifiuto del personale docente ed ATA precedentemente individuato?

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che nella specifica ipotesi in cui il destinatario della proroga del contratto manifesti la propria indisponibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato si possa individuare un diverso soggetto cui conferire l’incarico sino al 31 marzo seguendo le regole previste dalla normativa vigente. Tale possibilità appare coerente con la finalità della norma di legge che intende continuare a soddisfare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica. Tale soluzione peraltro non determina un aggravio di spesa in quanto le risorse stanziate assicurano la relativa copertura finanziaria.

 

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