giovedì, Febbraio 12, 2026
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COI, COE stesso comune, COE comune diverso, spezzoni e completamento orario: come si compila la domanda [Chiarimenti]

Dal 17 al 31 luglio è possibile presentare istanza per l’attribuzione delle nomine da GPS I fascia sostegno finalizzate alle assunzioni (procedura straordinaria) e al conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado le cattedre possono distinguersi in:

  • Cattedre Orario Interne (COI). Si tratta di cattedre intere (18 ore) costituite all’interno della stessa istituzione scolastica fermo restando che, la stessa scuola potrebbe avere più plessi o sedi coordinate anche in comuni diversi che comunque afferiscono allo stesso istituto (identificato da un unico codice meccanografico generale). 
  • Cattedre Orario Esterne (COE) nello stesso comune. Anche in questo caso si tratta di cattedre intere (18 ore) costituite dall’Ufficio Scolastico Provinciale nella fase di predisposizione degli organici, accorpando spezzoni presenti in scuole diverse. L’accorpamento è avvenuto tramite spezzoni di due\tre scuole che hanno la sede principale nello stesso comune.
  • Cattedre Orario Esterne (COE) in comuni diversi. Anche in questo caso si tratta di cattedre intere (18 ore) costituite dall’Ufficio Scolastico Provinciale nella fase di predisposizione degli organici, accorpando spezzoni presenti in scuole diverse, ma l’accorpamento è avvenuto tramite spezzoni di due\tre scuole che hanno in comuni diversi.

Pertanto, le COI sono cattedre formate da una sola scuola (quindi con un unico Dirigente scolastico, un’unica organizzazione, un unico organico) a prescindere dal fatto che la scuola abbia poi due o più plessi\sedi). Le COE sono invece cattedre composte su più scuole, evidentemente con un proprio organico e una propria autonomia e organizzazione. 

Le COI e COE (nello stesso o diverso comune) possono essere cattedre al 31 agosto (annuali) oppure al 30 giugno (fino al termine delle attività didattiche).

Nella piattaforma ministeriale con la quale si manifesta la disponibilità al conferimento delle supplenze, è possibile esprimere disponibilità per l’accettazione delle COE (Cattedre esterne). Al contrario, la disponibilità per le COI è implicita ed automatica.

In altri termini, per ciascuna preferenza espressa, il sistema analizza di default le COI mentre se si vuole che vengano analizzate anche le COE, in considerazione del fatto che le COE comportano un maggiore disagio organizzativo per il docente, è necessario manifestare esplicitamente la propria disponibilità, distinguendo eventualmente fra COE composte nello stesso comune e COE composte in comuni diversi.

Per ciascuna preferenza espressa (riga) il sistema analizzerà le suddette cattedre secondo un ordinamento fisso: prima cattedra interna, poi COE stesso comune infine COE comune differente, negli ultimi due casi solo se si manifesta la relativa disponibilità flaggando le opzioni. Non è possibile invece dare priorità alle COE rispetto alle COI. 

SPEZZONI
Cosa diversa dalle COE sono gli spezzoni, cioè frazioni di ore che non compongono delle cattedre intere. In questo caso non si tratta di vere e proprie cattedre costituite dagli ambiti territoriali in sede di predisposizione degli organici, ma si tratta di spezzoni che sono residuati nella fase di predisposizione delle cattedre (non sono cioè stati utilizzati per costituire delle COE).

Nelle operazioni per il conferimento delle supplenze, i docenti possono esprimere la loro disponibilità ad accettare spezzoni, indicando il numero di ore minimo e massimo che sono disposti ad accettare (in ogni caso non inferiore a 7 ore e fino a un massimo di 17 nella scuola secondaria, 23 nella scuola primaria e 24 nella scuola dell’infanzia).

Chi esprime la disponibilità ad accettare spezzoni potrà poi eventualmente indicare anche la disponibilità a un eventuale completamento con altro\i spezzoni nello stesso insegnamento o anche in altri insegnamenti.

Gli spezzoni hanno sempre una durata fino al 30 giugno. Pertanto, chi intende dare disponibilità solo per gli spezzoni non dovrà anche flaggare l’opzione 30 giugno, in quanto la durata è implicita nella natura degli spezzoni

SPEZZONI E COMPLETAMENTO
Chi nella domanda indica la disponibilità ad accettare spezzoni, ha anche la possibilità di indicare se:

  • sia disposto ad accettare l’eventuale completamento con altri spezzoni sulla stessa classe di concorso o su classe di concorso diversa;
  • numero minimo di ore;
  • numero massimo di ore;
  • completamento sullo stesso insegnamento;
  • completamento su diverso insegnamento;
  • completamento territoriale: Scuola, Comune, Distretto o Provincia

Rispetto allo scorso anno quindi non è più necessario indicare obbligatoriamente il numero minimo e il numero massimo delle ore. É  possibile anche non dare disponibilità al completamento cliccando sulla relativa voce. 

Quest’ultimo elemento è molto importante. Infatti, in questo modo è possibile limitate il completamento a un certo territorio, quest’anno l’istanza consente di limitare la possibilità di completamento alla sola scuola, Comune, distretto, provincia.

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In altri termini, l’aspirante ha la possibilità di indicare dove deve essere ricercato il completamento: nella stessa scuola, nello stesso comune, nel distretto di appartenenza della scuola o nell’intera provincia.

Tuttavia, deve essere in ogni caso chiaro che affinché il completamento venga assegnato l’aspirante deve aver indicato tra le preferenze espresse la scuola dove è presente lo spezzone per il completamento.

Infatti, la procedura automatica di assegnazione provvederà a cercare tra le altre preferenze espresse il completamento che potrebbe essere assegnato in funzione della scelta effettuata.

Se risultasse disponibile un completamento, ad esempio su una scuola o nello stesso comune, e tale scuola non fosse presente tra le preferenze espresse e con l’indicazione del completamento, questo non sarebbe assegnato.

In sostanza, il sistema ricerca il completamento solo tra le altre preferenze espresse per le quali si sia indicato il completamento e comunque nel limite del completamento territoriale indicato (scuola, comune, distretto, provincia).

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