È stata pubblicata la circolare annuale per le supplenze per l’anno scolastico 2019\2020 che detta le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA. Le novità più rilevanti riguardano la disciplina delle MAD e i chiarimenti relativi ai contenziosi seriali relativi ai diplomati magistrali e agli insegnanti tecnico pratici (ITP).
PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI DOCENTI ASPIRANTI TRAMITE MAD
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie (ad esaurimento e d’istituto) occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia. All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico, in un’ottica di trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.
PROCEDURA COMPARATIVA E REGOLAMENTAZIONE DELLE MAD
Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8.
Pertanto nel caso di rifiuto, mancata presa di servizio o abbandono, il docente sarà soggetto alle medesime sanzioni previste per le convocazioni provenienti da graduatorie d’istituto.
DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE DOCENTI SPECIALIZZATI SU SOSTEGNO
Nel caso di esaurimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione. Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.
DIPLOMATI MAGISTRALI
I docenti che saranno depennati dalle GAE (e dalle connessa I fascia delle graduatoria d’istituto) a causa del sopraggiungere delle sentenze di merito negative avranno la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d’istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017\2020. A tal fine, secondo criteri e vincoli disposti dal D.M. 1 giugno 2017 n. 374, i docenti interessati dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità cartacea o a mezzo PEC alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole.
ITP (INSEGNANTI TECNICO-PRATICI)
In relazione al contenzioso seriale concernente l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP), si forniscono chiarimenti sia in merito ai recenti sviluppi di tale contenzioso, sia ai numerosi inserimenti in II fascia che sono stati effettuati nel corso dell’anno scolastico appena concluso, in applicazione di provvedimenti favorevoli ai ricorrenti, per lo più di natura cautelare.
Ci si riferisce, in particolare, alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma ITP abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia».
Conseguentemente:
- Nel caso di sentenze negative dovrà essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei docenti che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.
- Nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o comunque di sentenze non definitive, l’inserimento dovrà avvenire con riserva. Nelle fattispecie ancora pendenti, gli uffici scolastici regionali dovranno resistere sempre in giudizio, sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato ha fornito con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, sulla legislazione vigente in tema di abilitazione all’insegnamento.
- Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure”.
Nel caso in cui la supplenza venga conferita a docenti inseriti in II fascia con riserva, il relativo contratto di lavoro a tempo determinato deve essere corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.
Resta ferma, per tutti i restanti insegnanti tecnico pratici, il diritto all’iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità della previsione di cui all’art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l’inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento.