La circolare supplenze per l’anno scolastico 2019\2020 ha fornito chiarimenti in merito alla situazione degli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP). Com’è noto, è in atto un contenzioso seriale concernente l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto.
Tali docenti sono stati destinatari, specie nello scorso anno, di numerosi inserimenti in II fascia che sono stati effettuati nel corso dell’anno scolastico appena concluso, in applicazione di provvedimenti favorevoli ai ricorrenti, perlopiù di natura cautelare. Alcune di questi provvedimenti hanno assunto carattere definitivo non essendo stati impugnati dal MIUR in tempo utile. Altri, invece, sono stati impugnati dal Ministero e ribaltati in seno al Consiglio di Stato. Altri ancora presentano un giudizio pendente.
Il Consiglio di Stato in appello ha ribaltato le posizioni espresse in primo grado dal TAR Lazio. Ci si riferisce, in particolare, alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che:
non può ritenersi che il diploma ITP abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia”.
La situazione si presenta ad oggi alquanto variegata in quanto:
- Dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.
- Coloro che sono destinatari di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive, dovranno essere inseriti con riserva.
- Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure” (a pieno titolo).
- Nelle fattispecie ancora sub judice (pendenti), si richiede a codesti Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all’insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR..
- Infine, si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali.
Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione. In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.
Questo significa che i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie d’istituto avranno diritto alla stipula di eventuali contratti a tempo determinato fermo restando l’apposizione della clausola risolutiva espressa che opererà nel caso di giudizio di merito negativo, determinando la risoluzione del relativo contratto.
Resta ferma, per tutti i restanti insegnanti tecnico pratici, l’iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità della previsione di cui all’art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l’inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento.