In questi giorni i vari ambiti territoriali stanno provvedendo alla pubblicazione degli esiti delle operazioni per il conferimento degli incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo (Procedura straordinaria di cui all’art. 59 c. 4 del decreto legge 25 maggio 2021 n.73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, e DM 242 del 30/7/2021). Nel momento in cui vi scriviamo mancano all’appello solo poche province.
A seguire inizieranno le procedure per il conferimento delle supplenze al 30 giugno/31 agosto sui posti rimasti ancora disponibili.
Con avviso n. 12652 del 30 Agosto, l’Ambito territoriale di Lecce avvisa della conclusione delle operazioni di immissione in ruolo a valere sull’art. 59, c. 4, del DL 73/2021 e del conseguente avvio dalla data odierna, con l’ausilio della piattaforma informatizzata, le operazioni per il conferimento a T.D. dei posti residuati.
Le operazioni seguiranno le fasi indicate nella predetta nota, in applicazione dell’OM 60/2020, seguendo la posizione in graduatoria e le preferenze espresse:
- supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche (30/06);
- supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Queste ultime di competenza dei Dirigenti scolastici a valere sulle graduatorie di istituto (GI).
Per l’attribuzione delle proposte di contratto a T.D. al 30 giugno/31 agosto, con l’ausilio del sistema informativo del Ministero, si procederà nel seguente ordine:
per i posti comuni di ogni ordine e grado.
1) GaE;
2) GPS Fascia 1
3) GPS Fascia 1 elenco aggiuntivo (ex DM 51/2021)
4) GPS Fascia 2
5) In caso di eventuali ulteriori disponibilità non coperte con GPS, anche di fascia 2, le medesime, previa liberatoria di questo Ufficio, verranno disposte dai Dirigenti Scolastici. Si evidenzia che la nota ministeriale dispone che “i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’O.M. 60/2020”.
Per i posti di sostegno – ADAA-ADEE-ADMM-ADSS
1) GaE di sostegno;
2) GPS Fascia 1 sostegno
3) GPS Fascia 1 sostegno elenco aggiuntivo (ex DM 51/2021)
4) GPS Fascia 2 sostegno
5) GaE di posto comune “incrociate” qualora capienti
6) GPS di posto comune Fascia 1 “incrociate”
7) GPS di posto comune Fascia 2 “incrociate”
L’Ufficio procederà, sulla base della posizione in graduatoria (GaE e GPS) e alle preferenze espresse dagli aspiranti, alla elaborazione dell’assegnazione delle sedi a partire dai posti al 31/8, al 30/6 e “spezzoni orari” (da 7h fino a 17h) come indicato nelle richiamate disposizioni ministeriali ai paragrafi:
- “disposizioni particolari per la scuola primaria”
- “conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali”, per la Scuola secondaria di I e II grado. Pertanto, gli “spezzoni orari” fino a sei ore saranno trattati da questo Ufficio solo se abbinati a cattedre costituite in Organico di Diritto o di Fatto. Diversamente, gli spezzoni orari (fino a sei ore), quindi non costituenti cattedra, saranno assegnati dai dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui all’OM 60/2020.
PRECEDENZA LEGGE 104
L’elaborazione dell’assegnazione della sede terrà conto delle indicazioni contenute nel paragrafo “Priorità di scelta della sede scolastica” della più volte citata nota ministeriale.
Pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione allegata nell’istanza informatizzata, sarà data “priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92”.
La nota ministeriale precisa, inoltre, “che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità̀ di scelta si applica, … nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, …, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore”.
Le richieste di precedenza sono state convalidate dall’Ufficio solo se corredate dalla necessaria e completa documentazione e nel rispetto dei criteri sopra indicati.
RISERVA DI POSTI
Anche per le assegnazioni dei contratti a TD si terrà conto delle disposizioni contenute nel paragrafo “ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI”, di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, qualora la relativa quota provinciale risulti non satura, prendendo “in considerazione soltanto
i posti ad orario intero”
CANDITATI INSERITI CON RISERVA
Per quanto riguarda il personale iscritto nelle Gae/GPS con riserva “il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa”; tale condizione opera anche per le eventuali nomine da parte dei dirigenti scolastici (GI).
CONTROLLI
Si richiama, infine, quanto previsto all’articolo 8 dell’OM 60/2020: l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente, ed eventualmente all’Autorità Giudiziaria, quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza.


