HomeSupplenzeAvellino - Ripubblicazione GPS e problematiche correlate. Precisazioni e chiarimenti

Avellino – Ripubblicazione GPS e problematiche correlate. Precisazioni e chiarimenti [Nota Ambito]

L’Ambito territoriale di Avellino, con la nota 3694 del 30 Agosto 2022, ha proceduto alla ripubblicazione delle GPS al termine di una revisione operata a seguito delle osservazioni formulate dagli aspiranti.

Si rappresenta, con l’occasione, che non si procederà ad ulteriori interventi modificativi e che eventuali doglianze dovranno essere fatte valere nelle competenti sedi giurisdizionali o con riscorso straordinario al Capo dello Stato.

Dal momento che le graduatorie de quibus sono prepedeutiche all’attribuzione degli incarichi annuali perché si attinge dalle GPS per procedere con le relative assegnazioni, si forniscono alcune precisazioni.

Il reclutamento avviene esclusivamente con modalità telematiche ed il sistema è calibrato
secondo precisi criteri:

  • ad esempio attribuisce priorità, nell’ambito delle graduatorie incrociate, prima alla classe di sostegno e poi a quella comune;
  • al docente che ha inserito la scuola può essere assegnato un istituto che viene reclamato da chi occupando una posizione successiva in graduatoria ha inserito i comuni ovvero i distretti;
  • i docenti scavalcati da altri che occupano una posizione più arretrata in graduatoria, possono non ottenere il posto reclamato perché potrebbe scattare la riserva ovvero il beneficio della Legge 104.

Tanto premesso si ritiene opportuno ribadire, nel presupposto di evitare poi inutili doglianze correlate ad una mancata/diversa assegnazione di sede, ulteriori criteri sui quali il sistema è stato impostato.

Imprescindibile è il dato normativo.
Pertanto, ai fini di una corretta compilazione dell’istanza finalizzata ad ottenere un incarico
annuale, è necessario attenersi scrupolosamente ai dettami dell’art 12 dell’O.M. n.122/2022 che disciplina le procedure del conferimento degli incarichi annuali. Il M.I. ne ha rimodulato la formulazione rispetto al precedente, medesimo, articolo dell’O.M. 60/2020, esplicitando con chiarezza palmare gli adempimenti da seguire

La norma in esame, dopo aver precisato che il sistema informatico terrà conto delle disponibilità esistenti fino al 31/12 evidenzia altresì (co.3) che al candidato è stata conferita la possibilità di esprimere le proprie scelte con una duplice opzione, sintetica consistente nell’indicazione della scuola ovvero, in maniera più ampia e onnicomprensiva, nell’individuazione dei distretti nei quali ricadono le singole istituzioni
scolastiche (opzione c.d. analitica).

Ne consegue che il sistema, quando nello scorrimento della graduatoria l’aspirante ha maturato la nomina assegnerà, in maniera assolutamente corretta sulla
base dei criteri prestabiliti, la cattedra, intera o spezzone, sul primo posto disponibile secondo le preferenze espresse.

Recita l’art. 12 co 4 OM 122/2022: La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso
preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento. 5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti.

Di conseguenza, se la procedura telematica dovesse rilevare che l’aspirante non ha indicato una sede ancora disponibile ovvero, a maggior ragione, non ha preso servizio su quella che gli è stata assegnata lo considererà, a questo punto, rinunciatario, e la sede libera sarà assegnata al primo docente che l’abbia chiesta in domanda, secondo l’ordine della graduatoria.

Per maggiore chiarezza, a titolo esemplificativo: la mancata indicazione della sede di XZ , sia intera o spezzone, da parte del docente costituisce rinunzia, per cui il suddetto posto verrà dal sistema attribuito al primo docente in graduatoria che ha indicato quella scuola. Analogo ragionamento vale per l’aspirante che non abbia effettuato la presa di servizio il quale incorre nella preclusione di cui al co 11 del ripetuto art 12 dell’O.M 122/2022.

Giova, ancora richiamare l’attenzione dell’aspirante sul co 10, terzo periodo del suddetto provvedimento il quale quando afferma che “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura….,” non lascia adito a dubbi di sorta.

È, infine, solo il caso di ribadire che la pubblicazione degli incarichi annuali sulla piattaforma
telematica ha valore di notifica a tutti gli effetti, con la conseguenza, che sarebbe destituita di fondamento in punto di diritto, un eventuale reclamo, con cui il candidato pretenda una
comunicazione ad personam.

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