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mercoledì, Settembre 11, 2024
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Spezzoni pari o inferiori a 6 ore disponibili nella scuola: a chi vanno attribuiti? [Chiarimenti]

L’art. 2 comma 3 dell’O.M. 112/2022 prevede che:

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

Tale norma, ribadita anche dalla Circolare Supplenze 2023\2024, prevede esclusivamente nella scuola secondaria la possibilità da parte del Dirigente Scolastico di attribuire spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento.

Gli spezzoni devono essere attribuiti, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima nel seguente ordine:

  1. personale contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario.
  2. personale a tempo indeterminato con contratto ad orario completo fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
  3. personale a tempo determinato con contratto ad orario completo fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

Tali spezzoni, non accorpati in cattedre dell’organico di fatto e quindi non utilizzate per le operazioni di assegnazioni provvisorie e supplenze, non rientrano tra le disponibilità provinciali e rimangono nella competenza dell’istituzione scolastica.

L’OM. 112/2022 richiede, affinché gli spezzoni possano essere attribuiti al personale in servizio nella scuola, che questi siano  forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi. Non è quindi più possibile attribuirli a personale sprovvisto di abilitazione all’insegnamento, possibilità invece prevista dalla precedente ordinanza 60/2020 che consentiva di attribuire tali spezzoni, in subordine al personale abilitato, anche al personale in possesso del solo titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.

In subordine a tali attribuzioni, la Circolare Supplenze prevede che nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

UTILIZZO OTTIMALE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
L’attribuzione di tali spezzoni opera in subordine rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2 O.M. 112/2022 il quale prevede che:

Ai fini di un utilizzo ottimale dell’organico dell’autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno.

Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto”. 

SPEZZONI DA FRAZIONAMENTO DELLE CATTEDRE

Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre”.

Pertanto, nel caso di frazionamento delle cattedre in spezzoni di consistenza anche inferiore alle 6 ore settimanali, queste non devono essere assegnate prioritariamente ai docenti dell’istituto ma si dovrà procedere a normale procedura di convocazione dalle graduatorie d’istituto.

Infatti, solo gli spezzoni di consistenza inferiore o pari a 6 ore sono oggetto di assegnazione prima ai docenti supplenti nell’istituto sino al completamento di orario e successivamente al personale di ruolo come ore eccedenti.

SPEZZONI DA PART-TIME
Per quanto riguarda le ore lasciate libere dal part-time, la circolare supplenze prevede che:

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”.

Pertanto gli spezzoni anche inferiori a 6 ore che derivano dal part-time, qualora non vengano utilizzati per la costituzione di cattedre in organico di fatto, riferendosi a posti non vacanti ma di fatto disponibili, vanno coperte mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto con supplenza fino al termine delle attività didattiche. 

SPEZZONI ORARI NELLA SCUOLA PRIMARIA O NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
L’orario settimanale obbligatorio nella scuola dell’infanzia è pari a 25 ore mentre per la scuola primaria è pari a 22 ore alle quali si aggiungono 2 ore di programmazione settimanale.

Di conseguenza si ritiene che l’art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 13/06/2007 nel fissare il limite massimo delle 24 ore abbia voluto prevedere la possibilità di attribuire ore eccedenti solo nelle scuole secondarie, dove l’orario obbligatorio è di 18 ore settimanali. In tal senso, si è espressa anche la Corte dei Conti del Piemonte con la deliberazione n. 50 del 20 marzo 2014:

…appare ragionevole ritenere che l’art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 13/06/2007 e la circolare MIUR 1878 del 31/08/2013, laddove prevedono il limite delle“24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo”, intendano escludere la possibilità di superare, nell’assegnazione delle ore o frazioni di ore fino a 6, le complessive 24 ore settimanali. Tali ore, pertanto, potrebbero essere assegnate come ore eccedenti solo nelle scuole secondarie, dove l’orario d’obbligo è di 18 ore settimanali (attribuendo fino ad un massimo di 6 ore si arriverebbe al limite delle 24 settimanali)”.

SPEZZONI SU POSTO DI SOSTEGNO
L’art. 14 comma 2 del D.lgs 13 aprile 2017 n. 66 prevede che:

Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107″.

La norma si riferisce ai docenti non titolari su posto di sostegno ma che posseggono il relativo titolo di specializzazione. Il DS potrà proporre a tali docenti presenti nell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché siano in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, andando in questo modo a creare una “cattedra mista” (sostegno\comune).

Inoltre, come precisato dalla nota dell’USR Marche, l’attribuzione di ore su sostegno potrà avvenire anche oltre l’orario di lavoro obbligatorio (18 ore) raggiungendo al massimo le 24 ore, al fine di salvaguardare, nell’impossibilità di conferire la supplenza a docenti specializzati, l’unicità del sostegno sulla classe/allievo.


COME VENGONO PAGATE LE ORE E FINO A QUANDO
Le sei ore residue in organico di diritto che non concorrono a costituire cattedra o posto orario in organico di diritto sono da considerare ore eccedenti l’orario obbligatorio d’insegnamento. Con nota prot. n. 32509 del 6 aprile 2016, il MEF ha chiarito che le ore eccedenti devono essere retribuite a partire dall’inizio delle attività didattiche e comunque dal momento dell’effettivo compimento della prestazione e solo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

In particolare, trattandosi di supplenze su spezzoni orari che non concorrono alla formazione di cattedre, il loro conferimento deve attuarsi, ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera b del DM 13 giugno 2007, con la stipula di contratti a tempo determinato, che abbiano effetti esclusivi dal giorno dell’effettiva prestazione del servizio fino al giorno dell’effettiva permanenza delle esigenze di servizio, restando così preclusi i giorni di luglio e agosto (periodo, per definizione, di assenza di attività didattica).

Il pagamento dell’intero anno scolastico (31 agosto) è consentito per le sole cattedre istituzionali con orario settimanale superiore alle 18 ore previsto come in quanto non aventi carattere occasionale e straordinario cioè quelle cattedre che per ordinamento e organizzazione didattica sono strutturate, già nei rispettivi provvedimenti istitutivi, su base oraria eccedente le 18 ore settimanali.

D.lgs 13 aprile 2017 n. 66
VEDI LA CIRCOLARE SUPPLENZE 2022/2023

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