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Assenze per malattia del docente in servizio su due distinti contratti al 30 giugno e per supplenza breve [Orientamento ARAN]

Con l’Orientamento n. 118 del 22 giugno 2020 l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) si è espressa in merito alla disciplina delle assenze per un docente che contestualmente ha stipulato un contratto al 30 giugno (o al 31 agosto) con una scuola e un altro contratto con un’altra scuola per una supplenza breve con completamento orario.


Come deve essere calcolata l’assenza per malattia di un docente che ha stipulato un contratto fino al 30 giugno con una scuola e una supplenza breve, per completamento orario, con un’altra scuola?

L’art. 19 del CCNL del 29.11.2007, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato” sancisce una diversa normativa per l’assenza per malattia del personale scolastico assunto a tempo determinato a seconda che sia stato assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche oppure sia stato assunto per periodi brevi di supplenza.

  • Nel primo caso, al personale docente si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo sopra citato, secondo cui il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonchè quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo retando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
  • Nel secondo caso, il comma 10, stabilisce che nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”.

Pertanto, nel caso specifico, ogni contratto di supplenza andrà gestito con la disciplina prevista per lo stesso.

Questo significa che l’eventuale periodo di assenza dovrà essere considerato e gestito diversamente ai fini dei due contratti. Ad esempio, i primi 30 giorni di assenza andranno retribuiti pienamente per la parte concernente il contratto al 30 giugno (o 31 agosto) mentre saranno retribuiti al 50% per la parte relativa alla supplenza breve. 

Analogamente, l’assenza per un periodo superiore a 30 giorni comporterà la risoluzione del contratto relativo alla supplenza breve, mentre per la supplenza al 30 giugno o 31 agosto, il docente avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico (fermo restando che il secondo e terzo mese saranno retribuiti nella misura del 50% della retribuzione).

VEDI L’ORIENTAMENTO ARAN

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