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Assenza ricadente nel periodo di sospensione delle attività didattiche: durata del contratto del supplente

DOMANDA
La docente titolare è assente dal 2 ottobre fino al 03 gennaio compreso per congedo di maternità. Fino a che giorno deve essere stipulato il contratto del supplente che la sostituisce, considerando che l’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie è il 23 dicembre e il giorno della ripresa delle lezioni è l’8 di gennaio?

RISPOSTA
Al supplente dovrà essere inizialmente conferita una supplenza fino 23/12 (ultimo giorno di lezione prima delle vacanze di Natale, cioè il periodo di sospensione delle attività didattiche). Coerentemente con quanto affermato dalla nota n. 13650 del 18 dicembre 2013, il contratto non dovrà coprire anche il periodo di sospensione delle lezioni perché il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni non si è ancora manifestato in questo momento (e potrebbe non manifestarsi).
A questo punto potranno presentarsi diverse situazioni:

  1. Il titolare non proroga l’assenza non producendo altra certificazione di assenza (malattia, congedo parentale, ecc.) e rientra in servizio il giorno della ripresa delle lezioni. In questo caso il contratto del supplente si fermerà all’ultimo giorno delle lezioni prima del periodo di sospensione delle attività didattiche (nel nostro caso il 23 dicembre) e non avrà diritto ad alcuna proroga o conferma.
  2. Il titolare proroga l’assenza di qualche altro giorno ma rientra in servizio il giorno della ripresa delle lezioni. Anche in questo caso il contratto del supplente si fermerà all’ultimo giorno delle lezioni prima del periodo di sospensione delle attività didattiche (nel nostro caso il 23 dicembre) e non avrà diritto ad alcuna proroga o conferma.
  3. Il titolare non proroga l’assenza non producendo altra certificazione di assenza ma si assenta il giorno della ripresa delle lezioni (anche per motivo differente rispetto alla prima assenza). In tal caso al supplente deve essere confermato il contratto dal giorno di ripresa delle lezioni ma i giorni di sospensione delle lezioni non saranno coperti contrattualmente e il supplente avrà diritto solamente alla conferma del contratto.
  4. Il titolare, oltre ad assentarsi ininterrottamente a partire da 7 giorni prima dall’inizio del periodo di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Natale), si assenta ancora e la sua assenza perdura fino ad almeno 7 giorni successivi rispetto alla ripresa delle lezioni (nel nostro esempio, fino al 15 gennaio). In tal caso, il docente supplente avrà diritto a un contratto che copra l’intero periodo, ivi compreso il periodo di sospensione delle lezioni. A tal fine, non rilevano le motivazioni sottostanti l’assenza (che potrebbero essere anche diverse) ma rileva unicamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero, ricadenti nel periodo in questione devono essere retribuite e computate nell’anzianità di servizio.
    Il dato oggettivo che la scuola prenderà in considerazione è in questo caso l’assenza, senza soluzione di continuità, del titolare. (Il titolare è assente 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni e non è stato in “servizio” neanche un giorno nel periodo delle vacanze). 

In relazione a quest’ultima circostanza risulta, la nota n. 13650 del 18 dicembre 2013 afferma infatti che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame. 

nota n. 13650 del 18 dicembre 2013

 

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