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Assenza prolungata e rientro del titolare dopo il 30 aprile: deve essere qualificata come supplenza sino al termine delle attività didattiche.

Sono riconducibili nella categoria dei contratti di supplenza “breve e saltuaria” tutti i casi diversi da quelli previsti dalle seguenti ipotesi:

  • copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente tali per l’intero armo scolastico.
  • copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

La supplenza breve e saltuaria si configura in tutti i casi di assenza del titolare per la copertura di un posto resosi disponibile per un periodo di tempo limitato e non per periodi di tempo per i quali si dovrà ricorrere alle supplenze annuali o alle supplenze sino al termine delle attività didattiche.

SUPPLENZE ERRONEAMENTE CONSIDERATE COME BREVI E SALTUARIE
Come precisato  nella nota  16294 del 28 ottobre 2016 a tal proposito, corre l’obbligo di richiamare l’attenzione su quelle supplenze “annuali” o “fino al termine delle attività di didattiche” che, come si è riscontrato nella prassi, possono essere erroneamente inserite nel sistema informativo come “brevi e saltuarie”. È il caso della stipula di un contratto su posto vacante e disponibile entro la data del 31 dicembre su un’assenza di un docente il cui termine superi la data del 30 aprile: se la supplenza supera i 90 giorni (su classi terminali) o 150 giorni (sulle restanti classi) il supplente rimane per continuità didattica sul posto ricoperto per gli scrutini e per le valutazioni finali, mentre il titolare, che rientra in servizio, è impiegato nella sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima (art.37 CCNL scuola).
La fattispecie sopra descritta, a titolo esemplificativo, qualora l’esigenza di sostituzione si protragga fino al 30 giugno, non deve essere qualificata come supplenza breve e saltuaria, trattandosi invece di una supplenza sino al termine delle attività didattiche.

Ciò premesso, si ricorda che, ai sensi dell’art. 4. comma 1. del citato DPCM è responsabilità e cura del Dirigente Scolastico. in fase di inserimento dei contratti. individuare la corretta tipologia di supplenza di volta in volta ricorrente, rappresentando un adempimento indispensabile ai fini dell’esatta imputazione delle relative spese. Una non corretta imputazione della spesa comporta l’insorgere di specifiche responsabilità.

nota  16294 del 28 ottobre 2016

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