La tredicesima mensilità è una retribuzione aggiuntiva erogata nel mese di dicembre a tutti i lavoratori dipendenti. Per il personale della scuola, dipendente dall’Amministrazione statale e gestito tramite NoiPA, si tratta di un istituto disciplinato dal CCNL Scuola e dalle disposizioni generali in materia di pubblico impiego.
Di seguito una guida completa e aggiornata al 2025.
A chi spetta
Ai sensi dell’art. 80 del CCNL 2007, la tredicesima spetta a:
- personale a tempo indeterminato;
- personale a tempo determinato (anche supplenze 30/06 e 31/08);
- supplenti brevi e saltuari;
- personale docente e ATA.
In sostanza, tutti i dipendenti retribuiti tramite NoiPA hanno diritto alla tredicesima, purché abbiano maturato almeno un mese di servizio retribuito nell’anno.
Come si calcola la tredicesima
L’importo della tredicesima è pari alla retribuzione fondamentale spettante nel mese di dicembre, ossia:
- stipendio tabellare,
- IIS,
- eventuali assegni con carattere fisso e continuativo.
Sono esclusi gli importi non aventi natura retributiva (straordinari, indennità di reperibilità, rimborsi, indennità sostitutive ferie ecc.).
Regola generale: 1/12 per ogni mese lavorato
Il dipendente matura un dodicesimo della tredicesima per ogni mese di servizio prestato o frazione superiore a 15 giorni.
La formula è quindi:
(Stipendio di dicembre / 12) × mesi utili maturati
Per i lavoratori part-time, lo stipendio di riferimento è già proporzionato alle ore lavorate.
Caso di cessazione del rapporto
Se il rapporto termina prima del 1° dicembre (scadenza contratto, dimissioni, pensionamento), la tredicesima maturata viene liquidata nell’ultimo cedolino utile.
Periodi che danno diritto alla tredicesima
Servizio effettivo
Tutti i periodi retribuiti a valere sullo stipendio fondamentale.
Congedo di maternità
Ai sensi dell’art. 22, comma 3, D.lgs 151/2001, il congedo di maternità obbligatorio:
- è computato ai fini della tredicesima,
- è considerato servizio a tutti gli effetti.
Congedo parentale
Regola generale del D.lgs 151/2001 (art. 34, comma 5):
- il congedo parentale non è utile per la tredicesima.
Tuttavia, il CCNL Scuola introduce una norma di maggior favore (art. 80, comma 6):
- il rateo viene ridotto solo quando vi sia riduzione del trattamento economico.
Pertanto, per la scuola:
- 1° mese di congedo parentale (100% retribuito) → tredicesima piena;
- periodi retribuiti al 30% → tredicesima ridotta in proporzione;
- periodi non retribuiti → rateo non spettante.
Aspettativa senza assegni
Nei periodi di aspettativa non retribuita (motivi personali, familiari, aspettativa ex art. 23-bis ecc.) non si matura la tredicesima.
La tredicesima per i supplenti
Supplenti brevi e saltuari
Hanno diritto alla tredicesima, ma con modalità particolare:
- viene erogata mensilmente insieme allo stipendio,
- in misura proporzionale ai mesi (o frazioni utili) di servizio.
Per questo, a volte lo stipendio mensile dei supplenti brevi può apparire “più alto” rispetto a quello dei docenti annuali.
Supplenti fino al 30 giugno o 31 agosto
Ricevono la tredicesima nel mese di dicembre, come il personale a tempo indeterminato.
Quando viene pagata la tredicesima – Calendario NoiPA 2025
Per il 2025 NoiPA ha fissato l’erogazione della tredicesima a Lunedì 15 dicembre 2025.
La tredicesima è inclusa nel cedolino ordinario di dicembre per tutti i dipendenti, con la sola eccezione del personale delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere che riceveno un cedolino aggiuntivo dedicato.
In caso di cessazione del contratto prima di dicembre, la tredicesima maturata viene pagata nell’ultimo cedolino.
Aspetti fiscali
La tredicesima:
- è soggetta a tassazione ordinaria;
- segue le consuete trattenute fiscali e previdenziali;
- non beneficia di eventuali detrazioni mensilizzate (motivo per cui spesso appare “più bassa”) rispetto alle altre mensilità ordinarie.


