Al fine di riscontrare le numerose diffide relative all’oggetto, si forniscono, di seguito, opportune indicazioni.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 ha prorogato, sino al 31/12.2013, le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 23, del decreto-legge n. 78 del 2010. Come è noto, questa disposizione normativa prevedeva che “gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Mentre l’utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 è stata recuperata ai fini della progressione economica del personale docente e ATA grazie a successivi interventi, anche negoziali tra le organizzazioni sindacali di categoria e l’Aran, l’anno 2013 rimane non utile ai predetti fini. Quanto all’anno 2014, l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 3 del 2014 ha chiarito che lo stesso è utile per la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Diversamente da quanto sostenuto in alcune delle istanze, non è mai stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni citate.
La sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale, utilizzata per sostenere le molteplici diffide che pervengono alle istituzioni scolastiche, stabilisce che il rinnovo del blocco per il triennio 2013-2015 e la norma che blocca l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale fino al 2018 integrano una violazione della libertà sindacale di cui all’art. 39 comma 1 della Costituzione. La legge di stabilità del 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), prorogando il “blocco negoziale”, avrebbe infatti “reso strutturali i blocchi contrattuali introdotti con i precedenti provvedimenti legislativi”, provocando così una situazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta.
Tra tutte le censure proposte, la Corte ha accolto esclusivamente quella relativa alla violazione dell’art. 39, comma 1, della Costituzione: difatti, in forza dell’ultima proroga, il blocco negoziale aveva raggiunto la durata di sei anni, durata ritenuta tale da pregiudicare la libertà sindacale dei dipendenti pubblici in quanto non più giustificata dalla situazione emergenziale di crisi economica.
Nella pronuncia in esame, l’art. 36 della Costituzione non entra affatto nel bilanciamento della Corte, il quale si concentra, invece, esclusivamente sulla libertà sindacale.
Pertanto, il rigetto della censura relativa all’art. 36 Cost. ha significato la netta esclusione di ogni eventuale pretesa risarcitoria o indennitaria.
In definitiva, allo stato e fino a diversa indicazione ministeriale o innovazione normativa, non sussistono motivi per accogliere le molteplici richieste pervenute dal personale docente ed ATA.
Si invitano codesti Uffici ad inoltrare la presente nota alle Istituzioni scolastiche di competenza.


