L’USR Veneto, in merito al corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA sostegno) ha fornito dei chiarimenti in merito all’accreditamento delle Istituzioni scolastiche per il tirocinio diretto e assenze dei corsisti dalle attività accademiche.
TIROCINIO DIRETTO
Il percorso di specializzazione prevede la frequenza da parte dei corsisti di insegnamenti, attività laboratoriali, tirocinio diretto e indiretto. Nello specifico, il tirocinio diretto (150 ore equivalenti a 6 CFU), è da espletarsi in non meno di cinque mesi e viene effettuato presso le Istituzioni scolastiche accreditate, con modalità operative basate su progettualità coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione, proposte dagli Atenei ovvero dalle scuole.
Il tirocinante è seguito da un tutor individuato fra coloro che prestano servizio presso l’Istituzione scolastica accreditata sede del tirocinio diretto, sulla base della disponibilità individuale, del curriculum professionale e dei requisiti previsti dall’allegato B al DM del 30 settembre 2011.
Per quanto attiene all’accreditamento, posto che il numero di scuole accreditate quale sede di tirocinio risulta insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza di un elevato numero di tirocinanti, tenuto conto dei tempi richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento del tirocinio, nonché della necessità di assicurare ai corsisti le condizioni per lo svolgimento del medesimo, la scrivente Direzione generale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del DM n. 93 del 30 novembre 2012, ritiene che le Istituzioni scolastiche non accreditate, in possesso dei requisiti previsti e disponibili ad accogliere i tirocinanti, possano procedere alla stipula della relativa convenzione per le attività di tirocinio con le singole Università. Le Istituzioni scolastiche in questione daranno poi notizia all’Ufficio Scolastico Regionale in ordine alle convenzioni stipulate, attraverso la compilazione del format presente all’indirizzo: https://monitoraggi.istruzioneveneto.it
ASSENZE DEI CORSISTI
Per quanto riguarda le assenze dei corsisti dalle attività previste dal corso di specializzazione, il comma 4 dell’art. 3 del DM n. 92/2019 dispone che le stesse sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento; per il tirocinio e per i laboratori vige invece l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.
Al riguardo, si ritiene che soltanto le assenze effettuate dai corsisti per gli obblighi derivanti dalla partecipazione agli Esami di Stato non debbano essere computate nel monte ore del 20% di ciascun insegnamento previsto dal vigente decreto. Ad ogni buon conto, considerata la rilevanza formativa del corso di specializzazione per le attività di sostegno, la scrivente Direzione generale confida nella consueta e sperimentata collaborazione dei Dirigenti scolastici, affinché facilitino la partecipazione dei docenti agli impegni accademici previsti, assicurando ogni utile flessibilità nella formulazione dei calendari delle attività funzionali all’insegnamento, unitamente alle sostituzioni dei componenti dei Consigli di Classe che si rendessero di volta in volta necessarie.