HomeSostegno e inclusioneTrasferimento dell'alunno disabile in altra scuola: cosa accade all'insegnante di sostegno?

Trasferimento dell’alunno disabile in altra scuola: cosa accade all’insegnante di sostegno?

Cosa accade nel caso trasferimento dell’alunno disabile ad altra scuola? Si tratta di una fattispecie non disciplinata a livello nazionale che possono trovare apposita disciplina nell’ambito della contrattazione collettiva regionale.

In linea di principio, salvo che sia disposto diversamente dalla contrattazione regionale, il docente di sostegno rimane nella scuola di attuale titolarità nonostante il trasferimento dell’alunno disabile. 


CONTRATTO REGIONALE SICILIA
Il docente con contratto a tempo indeterminato, in caso di trasferimento dell’alunno in altra scuola, il docente potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica. Ne deriva che non esiste alcun obbligo, ma solamente una facoltà di poter seguire l’alunno disabile nella nuova scuola. 

Il docente con incarico a tempo determinato per l’intero orario di cattedra/posto, nel caso di trasferimento dell’alunno, dovrà seguirlo nella nuova sede nell’ambito dello stesso comune o comuni limitrofi purché dello stesso distretto. Per le aree metropolitane l’operazione avverrà all’interno dello stesso distretto. 

Qualora l’alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell’ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano specifiche esigenze.

CONTRATTO REGIONALE VENETO (art. 7 CCRI TRIENNIO 2019/20, 2020/21 e 2021/22)
I docenti in servizio su posto di sostegno, in caso di trasferimento ad altra scuola dell’alunno affidato ai docenti medesimi per l’intero orario di cattedra (rapporto 1 a 1), possono produrre domanda, al fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzati nella nuova scuola frequentata dall’alunno disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l’anno scolastico.

CONTRATTO REGIONALE PIEMONTE (art. 7 CCRI TRIENNIO 2019/20, 2020/21 e 2021/22)
Nel caso di trasferimento di alunno diversamente abile, per il quale è previsto l’insegnante di sostegno (con rapporto l a l) in corso d’anno, l’insegnante di sostegno è tenuto, salvo comprovate e particolari condizioni, a seguirlo nell’ambito del comune di servizio e nei comuni limitrofi. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza (Per tutte le altre situazioni, il movimento può avvenire fra comuni confinanti).

Nel caso in cui tale operazione non fosse possibile, il docente a tempo indeterminato è utilizzato, nell’ordine:

  • sulla scuola di titolarità con completamento in altra scuola viciniore e facilmente raggiungibile;
  • sulla base della rideterminazione delle esigenze di sostegno, all’interno della propria scuola;
  • in supplenze, sul sostegno e sulla propria classe di concorso, nella scuola di titolarità o nelle scuole viciniori (bacini di utenza contigui).

Nel caso in cui si trasferisca dall’istituzione scolastica un alunno con certificazione per il quale è previsto un insegnante di sostegno con rapporto 1 a 2 , l’insegnante medesimo segue l’alunno, nell’ambito del comune di servizio purché sia scuola viciniore e facilmente raggiungibile.

Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. Per tutte le altre situazioni il movimento può avvenire fra comuni confinanti.

CONTRATTO REGIONALE PUGLIA (art. 6 CCRI TRIENNIO 2019/20, 2020/21 e 2021/22)
I docenti in servizio su posto di sostegno, in caso di trasferimento, nel corso dell’anno scolastico, ad altra scuola dell’alunno affidato ai docenti medesimi per l’intero orario di cattedra (rapporto 1 a 1), possono produrre domanda, al fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzati nella nuova scuola frequentata dall’alunno disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l’anno scolastico.

Si veda, inoltre, nota n. 5628 del 31/10/2008 dove si afferma che in caso di trasferimento di alunni portatori di handicap in scuole dello stesso comune, verrà contestualmente trasferito, per il corrente anno scolastico, sia il posto e/o le ore, sia il docente a tempo indeterminato o a tempo determinato assegnato all’alunno disabile. Tale indicazione deve intendersi derogata solo per il comune di Bari dove il trasferimento del docente potrà essere effettuato solo nell’ambito delle scuole dello stesso distretto scolastico. 

Nel caso di trasferimento dell’alunno in scuole di comune diverso sarà, comunque, sempre possibile verificare da parte delle SS.LL. la disponibilità dell’insegnante assegnato all’alunno a seguirlo nella scuola di arrivo, solo in tal caso verrà trasferito anche il posto.        

CONTRATTO REGIONALE MOLISE (art. 3 COMMA 6 CCRI TRIENNIO 2019/20, 2020/21 e 2021/22)
I docenti in servizio su posto di sostegno, in caso di trasferimento, nel corso dell’anno scolastico, ad altra scuola dell’alunno affidato ai docenti medesimi per l’intero orario di cattedra (rapporto 1 a 1), possono produrre domanda, al fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzati nella nuova scuola frequentata dall’alunno disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l’anno scolastico.

CONTRATTO REGIONALE CALABRIA (art. 8 lettera C CCRI TRIENNIO 2019/20, 2020/21 e 2021/22)
Nel caso in cui l’alunno diversamente abile, per il quale è previsto l’insegnante di sostegno (con rapporto 1 a 1) si trasferisca dall’istituzione scolastica in corso d’anno, l’insegnante di sostegno può seguirlo nell’ambito del comune di servizio. Il movimento può avvenire sempre a domanda, anche in altri comuni. Nel caso in cui tale operazione non fosse possibile, il docente è utilizzato, nell’ordine che segue:

  • Nella scuola di servizio sulla base della rideterminazione delle esigenze di sostegno, all’intero della propria scuola;
  • In supplenze, prioritariamente sul sostegno e, in subordine, sulla propria classe di concorso, nella scuola di servizio.

CCRI PIEMONTE
CCRI VENETO
CCRI PUGLIA
CCRI MOLISE
CCRI CALABRIA
USP BARI nota n. 5628 31.10.2008

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