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Tirocinio TFA sostegno: accreditamenti, convenzioni e requisiti

IL TIROCINIO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO (C.D. TFA SOSTEGNO)
Nell’ambito del corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA sostegno) è previsto un tirocinio per complessive 300 ore corrispondenti a 12 CFU articolato in tirocinio diretto e tirocinio indiretto. Per le ore di tirocinio non è previsto il riconoscimento dei crediti.

Il tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi e viene effettuato presso le istituzioni scolastiche; è seguito dal tutor dei tirocinanti scelto tra i docenti dell’istituzione scolastica. Esso deve svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche diversificate per ordine\grado di scuola.

Il tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso gli atenei e presso le sedi di tirocinio. Tali attività riguardano:

  • rielaborazione dell’esperienza professionale;
  • rielaborazione dell’esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazione
  • attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC) 

La relazione sull’esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni, sarà oggetto dell’esame finale.

tirocinioACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Ai fini dello svolgimento del tirocinio, gli Uffici Scolastici Regionali hanno il compito di predisporre e aggiornare annualmente un elenco delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti dei percorsi ci cui all’art.12, comma 3, del DM n. 249/2010 (TFA ordinario, corso di perfezionamento CLIL e corso di specializzazione per le attività di sostegno, c.d. TFA sostegno).

Periodicamente i vari USR riaprono i termini per la presentazione delle candidature delle Istituzioni Scolastiche da accreditare per le attività di tirocinio.

L’iscrizione all’elenco delle istituzioni scolastiche accreditate costituisce titolo preferenziale per la partecipazione alle iniziative promosse dal Ministero e per l’assegnazione dei relativi contributi.
È bene precisare che l’Università non ha alcuna competenza sulla procedura di accreditamento che è gestita dall’USR. L’università interverrà in un momento successivo nella stipula della convenzione fra la scuola accreditata e l’università stessa.

REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO
La richiesta di accreditamento deve essere effettuata a cura del Dirigente Scolastico secondo le modalità delineate dall’Ufficio Scolastico Regionale, ed è subordinata al possesso di alcuni requisiti quali:

  • il parere positivo del Collegio Docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio;
  • la disponibilità acquisita dei docenti in qualità di tutor dei tirocinanti del sostegno;
  • la congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sul sostegno e con le risorse impegnabili.

Ogni USR istituisce una commissione preposta all’accreditamento delle Istituzioni scolastiche che valuta la sussistenza di dette condizioni e fissa ulteriori requisiti per l’accreditamento in ambito regionale.
L’USR Sicilia, a titolo esemplificativo, ha individuato i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • completamento dei campi previsti dal format “La Scuola in chiaro” e il loro costante aggiornamento;
  • conseguimento di un risultato nelle prove INVALSI di italiano e matematica pari o maggiore alla media regionale ovvero un significativo miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza;
  • partecipazione a progetti nazionali ed internazionali ovvero ad accordi con Istituzioni Universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni;
  • esistenza di processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attività di insegnamento-apprendimento e dell’attività complessiva della scuola;
  • utilizzazione delle TIC nelle attività didattiche della scuola;
  • eventuali precedenti esperienze di tirocinio;     
  • esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi.

REQUISITI DEI TUTOR DEI TIROCINANTI
Ciascun Tutor dovrà essere assegnato a un Tutor dei tirocinanti, individuato nell’ambito dell’istituzione scolastica accogliente. I tutor dei tirocinanti andranno individuati dai Dirigenti scolastici sulla base della procedura di selezione interna d’Istituto e dei criteri disposti dall’art. 2 commi 2, 3 e 4 e relativo Allegato A- Tabella 1, del D.M. 8 novembre 2011. 

Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E’ individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:

  • docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
  • docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);

Le nomine sono effettuate sulla base delle domande pervenute (per cui non vi è alcun obbligo di assumere l’incarico di tutor) e della graduatoria interna d’istituto.

LA STIPULA DELLE CONVENZIONI
Ai fini dell’espletamento dell’attività di tirocinio, le università o le istituzioni AFAM stipuleranno apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio. Al tal fine si precisa che l’art. 3, comma 2, lett. e) del DM 30 settembre 2011 dispone che le “convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione” devono essere stipulate con istituti accreditati. Pertanto la preventiva procedura di accreditamento è propedeutica alla successiva stipula della convenzione. Quest’ultima conterrà il progetto di tirocinio firmato anche dalla scuola e andrà sottoscritta dal Dirigente Scolastico nonché dal Tutor coordinatore assegnato dall’università.

TUTOR COORDINATORE (TUTOR UNIVERSITARIO)
Dal tutor dei tirocinanti deve essere tenuto distinto il tutor coordinatore, che è una figura che opera all’interno dell’università. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono, infatti, dei tutor coordinatori a cui è affidato il compito di:

a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;

b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l’esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;

c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facoltà di riferimento provvedono all’indizione ed allo svolgimento delle selezioni. La facoltà provvede all’affidamento dell’incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L’incarico è soggetto a conferma annuale.

DM 249/2010
DM 30 settembre 2011
DM 93/2012 (Accreditamento scuole)

Decreto 8 novembre 2011 (Selezione Tutor)
FAQ Tirocinio TFA SOSTEGNO – Università di Palermo

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