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TFA XI ciclo: ecco il decreto con i posti disponibili; prove preselettive dal 14 al 17 luglio [Decreto e posti]

É stato pubblicato il Decreto Ministeriale che dà il via libera ufficiale all’XI ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno.

Il decreto ministeriale, firmato dalla Ministra Anna Maria Bernini autorizza l’attivazione dei percorsi per l’anno accademico 2025/2026.

Il decreto definisce il contingente dei posti disponibili, il calendario delle prove e introduce alcune novità relative alle modalità di svolgimento dei percorsi.

Autorizzati 30.241 posti in tutta Italia

Il cuore del provvedimento è rappresentato dalla Tabella A, che individua l’offerta formativa complessiva autorizzata per il nuovo ciclo.

Per l’XI ciclo vengono messi a disposizione 30.241 posti complessivi, distribuiti tra le Università italiane sulla base del fabbisogno rilevato per ciascun grado di istruzione.

La programmazione rientra nel più ampio piano triennale che prevede complessivamente 90.000 posti nel triennio 2024-2027, con l’obiettivo di incrementare progressivamente il numero di docenti specializzati sul sostegno.

L’allegato A, contiene la tabella riassuntiva dell’offerta formativa degli atenei distinta per ogni ordine\grado.

La discrasia tra fabbisogno espresso e posti autorizzati

Con nota del Ministero dell’istruzione e del merito del 25 marzo 2026, prot. 7496 (all.1), è stato comunicato il fabbisogno per l’avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno, riferiti all’attivazione dell’XI ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2025/2026, per un totale di n. 30.241 posti.

Tuttavia emerge, tuttavia, una significativa discrasia tra il fabbisogno inizialmente espresso dal Ministero dell’istruzione e del merito e la successiva distribuzione dell’offerta formativa autorizzata. A fronte di un fabbisogno complessivo rimasto invariato, pari a 30.241 posti, la ripartizione per ordine e grado risulta profondamente diversa: nella nota ministeriale il fabbisogno era concentrato soprattutto sulla scuola primaria, con 21.202 posti, mentre per la secondaria di II grado risultava indicato un fabbisogno pari a zero.

Nell’Allegato A relativo all’offerta formativa dell’XI ciclo, invece, i posti autorizzati per la primaria scendono a 11.698, con una riduzione di oltre 9.500 posti, mentre compaiono 9.148 posti per la secondaria di II grado, pur in assenza di un fabbisogno inizialmente espresso per tale grado.

Le Prove
I candidati, per accedere ai percorsi delle Università, dovranno superare:

  • un test preselettivo
  • una o più prove scritte o una prova pratica 
  • una prova orale.

Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione saranno disciplinati dagli stessi atenei con propri bandi.

Candidati esonerati dal test preselettivo

La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati della prova scritta e orale, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30 punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli (massimo 10  punti). In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Pertanto accedono direttamente alla prova scritta:

  • I soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124,sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.
  • I candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104″, il quale prevede che la persona con disabilità grave e\o con invalidità civile uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

Calendario prove preselettive

Uno degli elementi più attesi era il calendario delle prove di accesso. Il decreto ha fissato le date ufficiali, che si terranno nella mattina del mese di luglio 2026, suddivise per ordine di scuola per evitare sovrapposizioni:

  • 14 luglio 2026: Prove per la Scuola dell’Infanzia
  • 15 luglio 2026: Prove per la Scuola Primaria
  • 16 luglio 2026: Prove per la Scuola Secondaria di I Grado
  • 17 luglio 2026: Prove per la Scuola Secondaria di II Grado

Le modalità di svolgimento delle prove (test preselettivo, prove scritte/pratiche e prova orale) rimangono disciplinate dai precedenti decreti ministeriali (n. 92/2019 e n. 90/2020). Gli Atenei, come di consueto, avranno il compito di definire gli aspetti organizzativi e didattici nei propri bandi, che dovranno essere pubblicati a breve.

Conclusione dei percorsi

I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2027.

Requisiti di accesso

Vengono confermati tutti i precedenti requisiti di accesso. L’art. 3 del Decreto del MUR ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso rinvia all’art. 3, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 92/2019.

Modalità di svolgimento
I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale, come stabilito dall’art. 18-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Candidati idonei dei cicli precedenti
Per i candidati idonei dei cicli precedenti, gli Atenei possono attivare i corsi in parola, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l’ammissione al ciclo XI ciclo.

Sono ammessi in sovrannumero (a prescindere dai posti disponibili):

  1. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  2. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  3. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

I soggetti in questione potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni.

Soggetti con tre anni di servizio 
Accedono direttamente alla prova scritta (saltando quindi la prova preselettiva), i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Percorsi Abbreviati
Gli atenei possono predisporre percorsi abbreviati, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito oppure ammessi in sovrannumero

Gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal D.M. sostegno, come diversificati per grado di istruzione.


In allegato:

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